Pneumatici: la possibilità di ricostruzione va valutata innanzitutto dal gommista
La massima
Pneumatici fuori uso (Pfu) e pneumatici ricostruibili – Differenza – Ricostruzione del pneumatico – Trattamento di risanamento di un bene e non di un rifiuto – Caratteristiche concrete – Onere della prova
Deve ormai ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale che qualificava come rifiuti gli pneumatici usati ricostruibili, e come operazione di recupero la ricostruzione dei battistrada usurati.
Gli pneumatici che, seppur usurati, conservano integre le loro caratteristiche naturali e sono quindi ricostruibili, devono essere considerati beni e non rifiuti (eccettuati i casi in cui il detentore dimostri la palese volontà di disfarsene oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso).
In tali casi la ricostruzione non rappresenta un’operazione di recupero di un rifiuto (come stabilito dalla stessa Corte in occasione della sentenza 46643/2007), ma un trattamento di risanamento di un bene.
Spetta al soggetto detentore dimostrare le circostanze concrete a sostegno della pretesa destinazione alla ricostruzione, con la prova della ricostruibilità potenziale in primis, ma anche attraverso l’indicazione del ricostruttore e la dimostrazione di precedenti conferimenti (A.G.).
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