Sequestro automezzo: per la restituzione, il terzo estraneo al trasporto illecito deve provare la sua buona fede
La massima
Rifiuti – Raccolta – Trasporto illecito – Sequestro veicolo – Terzo incolpevole – Buona fede – Onere della prova – Spetta al terzo
Nei territori in cui vige lo stato di emergenza in relazione alla gestione dei rifiuti, l’articolo 6, Dl 172/2008 prevede che per tutti i reati, ivi specificamente individuati, commessi con l’utilizzo di un veicolo, questo sia posto sotto sequestro preventivo già nella fase delle indagini preliminari
Per ottenere la restituzione del veicolo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti, è sul terzo che assuma di essere estraneo al fatto costituente reato (per non aver partecipato alla commissione dell’illecito nè aver goduto dei profitti che ne sono derivati), che grava l’onere della prova circa la sua buona fede, ossia la prova che l’uso illecito dell’autoveicolo di sua proprietà non gli era noto e non era in alcun modo ascrivibile ad un suo comportamento negligente (L.B.)
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