Rifiuti n. 186
luglio 2011
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

550 Azienda estera con sede secondaria in Italia, gli oneri sono identici a quelli delle imprese nazionali

Un’azienda estera che opera in Italia con una sede secondaria deve tenere registro di carico/scarico rifiuti e Sistri?
In caso di risposta affermativa, si contano il numero totale dei dipendenti della ditta o solo quelli che operano sul territorio italiano?

a cura di Paola Ficco

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551 Batterie al piombo, il Dm 20/2011 riguarda gli impianti indicati nel campo di applicazione

Non riusciamo a capire se il Dm 24 gennaio 2011 n. 20 riguarda anche la nostra azienda (attività di trasporto rifiuti). Noi non siamo un impianto di stoccaggio o trattamento di accumulatori al piombo, ma avendo un parco mezzi produciamo tale rifiuto e quindi abbiamo un deposito interno di tale rifiuto.

a cura di Paola Ficco

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552 Batterie al piombo, sulle sostanze estinguenti, il Dm 20/2011 è illogico

In merito al Dm 20/2011 vorremmo sapere se è corretto interpretare il punto 3 dell’allegato 1, nel senso che solo i centri di raccolta che hanno i macchinari di recupero sono sottoposti a tale normativa, escludendo, di fatto, i meri centri di stoccaggio preliminare che in successivo momento conferiscono agli impianti di trattamento dei consorzi.
Ancora il punto 3, alla fine, si riferisce al trasporto di batterie nuove o anche a quelle esauste (rifiuti) andando a sommarsi a quanto disposto all’inizio del punto 3 medesimo?

a cura di Paola Ficco

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553 Centri di raccolta, il parcheggio dei mezzi per la raccolta urbana non è previsto

Stiamo costruendo un centro di raccolta nel rispetto di quanto previsto dal Dm 8 aprile 2008, aggiornato dal Dm 13 maggio 2009. È possibile utilizzare il centro di raccolta anche come area di parcheggio dei mezzi deputati alla raccolta nell’ambito del servizio urbano, con l’eventuale aggiunta di un’area per il lavaggio degli stessi mezzi?

a cura di Paola Ficco

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554 Formulario, per gli urbani non è richiesto, ma ad alcune condizioni

Alcuni Comuni raccolgono Raee e Rup tramite ecomobile in quanto sprovvisti di piattaforma comunale autorizzata e centro di raccolta. I rifiuti, tramite convenzione sottoscritta tra i Comuni coinvolti, vengono portati presso una piattaforma comunale autorizzata che si trova nelle vicinanze. Si chiede: i movimenti dei rifiuti dall’ecomobile alla piattaforma autorizzata devono essere accompagnati dal formulario nonostante la convenzione tra i Comuni? Tutti i rifiuti o solo i Rup?

a cura di Paola Ficco

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555 Impianti (anche mobili), quello che vi entra è rifiuto, perché si rende manifesta l’intenzione del “disfarsi”

Un impianto mobile autorizzato ai sensi dell’articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006, per il recupero di rifiuti da demolizione mediante frantoio può svolgere operazioni di selezione e frantumazione delle componenti rocciose in un terreno naturale destinato a vigneto nell’ambito di una campagna di recupero? Ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), il terreno escavato non costituisce rifiuto, ma in questo caso non viene riutilizzato tal quale ma previa selezione e frantumazione della componente rocciosa. Pertanto il primo dubbio è: la componente rocciosa è un rifiuto? In caso negativo, un impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti può svolgere un’attività al di fuori dell’ambito autorizzatorio (e pertanto senza comunicazione di inizio campagna di attività di recupero)?

a cura di Paola Ficco

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556 Intermediario, la figura non si attaglia allo spedizioniere

Società che svolge attività di spedizioniere e trasporti nazionali e internazionali. A volte, per quanto riguarda le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, su mandato del cliente, si incarica un trasportatore terzo autorizzato a trasferire i rifiuti presso il mittente italiano e di trasportarli al porto di imbarco (non si dispone di mezzi autorizzati a trasportare rifiuti e i mezzi sono sempre di terzi); si effettua il booking spazio nave per i container pieni di rifiuti destinati all’estero (la nave salpa da porto italiano); si incarica un corrispondente estero di gestire il trasporto a destino (stato estero extra Ue) per trasferire i container di rifiuti dal porto di destino all’effettivo destinatario della spedizione. Analoga situazione in caso di import di container. Alla luce di ciò e delle nuove definizioni di intermediario e commerciante introdotte dal Dlgs 205/2010, svolgendo attività di spedizionieri internazionali (che è sì una attività di intermediazione per conto terzi, ma mirata al trasferimento dei container di rifiuti nello spazio, e non a disporre il recupero o lo smaltimento dei rifiuti stessi) si chiede di sapere se si è tenuti all’iscrizione all’Albo gestori ambientali per la Categoria 8 (Intermediari e Commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)?

a cura di Paola Ficco

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557 Intermediario, non è tale l’affidatario pubblico che non gestisce

Società per azioni di esclusiva proprietà pubblica. Dal 2003 è affidataria da parte del Comune del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale, che viene svolto da un’azienda privata aggiudicataria di gara pubblica.
La scrivente Società non detiene i rifiuti, non ha depositi e non dispone di mezzi per svolgere alcun servizio di raccolta e/o trasporto, non dispone di registri di carico e scarico, occupandosi di tutto ciò il gestore privato. Nei formulari compilati dall’Azienda che effettua il servizio, tra le annotazioni viene indicato il nome della scrivente solo in qualità di ‘committente’.
Alla luce delle recenti normative e deliberazioni dell’Albo nazionale gestori ambientali, dobbiamo iscriverci alla categoria 8 di intermediazione di rifiuti senza detenzione?

a cura di Paola Ficco

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558 Manutenzione, il produttore di rifiuti è il soggetto che la effettua

Si effettua, con 4 dipendenti, il servizio di manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici presso un ospedale. La fornitura del materiale occorrente è a totale carico del committente.
A chi spetta l’onere della gestione dei rifiuti originati dalla manutenzione? Di chi sono le eventuali responsabilità dello smaltimento dei rifiuti: dell’ente proprietario che fornisce in loco i materiali da sostituire o del manutentore che fornisce soltanto prestazione di manodopera, oppure è una scelta/accordo contrattuale tra le parti?
In questo contesto, il manutentore deve iscriversi al Sistri?

a cura di Paola Ficco

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559 Manutenzione, quella alle infrastrutture è “speciale” rispetto a quella “ordinaria”

Attività di manutenzione della condotta delle acque nere, con attività di scavo. La rete fognaria è pubblica, ovvero una infrastruttura.
Trattandosi di una manutenzione (articolo 266, comma 4, Dlgs 152/2006), ma avendo ad oggetto una infrastruttura (articolo 230, Dlgs 152/2006), in quale fattispecie si ricade? Il caso è disciplinato dall’articolo 230 o dall’articolo 266?

a cura di Paola Ficco

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560 Mud, il nodo sanzioni

La presentazione del Mud oltre i termini previsti comporta le sanzioni previste dal Sistri? Ha un senso presentare la dichiarazione Mud oltre i termini o è meglio lasciar correre e non presentarla?

a cura di Paola Ficco

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561 Quantità assentite, devono sempre essere rispettate

Si dispone di un impianto autorizzato con procedura ordinaria al trattamento di talune categorie di rifiuti speciali non pericolosi per le attività R13, D13, D14 e D15. Per ogni Cer, e nell’ambito di ciascun Cer per ogni distinta attività R13, D13, D14, D15, l’autorizzazione prevede un quantitativo massimo annuo di trattamento. Inoltre, l’autorizzazione indica il quantitativo massimo di trattamento annuo dell’impianto, che è dato dalla somma delle quantità massime di trattamento delle singole tipologie di rifiuto. Si chiede di sapere se il superamento in corso d’anno del quantitativo annuo massimo di trattamento di una singola tipologia di rifiuto (Cer), pur rimanendo nei limiti della quantità massima di trattamento annuo consentito dell’impianto, concretizzi la fattispecie di attività illecita di gestione dei rifiuti e, in caso affermativo, che tipo di sanzione risulti applicabile.

a cura di Paola Ficco

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562 Recupero agevolato, se gli penumatici ricostruibili arrivano nell’impianto “semplificato” con il formulario sono rifiuti ma non possono essere accettati né gestiti

Nell’ambito di un’attività di recupero iscritta in procedura semplificata per il solo esercizio dell’operazione di messa in riserva R13 di pneumatici fuori uso, Cer 160103, il gestore una volta accettato all’interno del proprio impianto un carico di rifiuti regolarmente accompagnato da formulario, può a seguito di una cernita e selezione separare i pneumatici ancora riutilizzabili e quindi venderli al di fuori della normativa dei rifiuti, in ragione del concetto di “preparazione per il riutilizzo” o di una eventuale altra modifica apportata dal Dlgs 205/2010. Nell’eventualità che si potesse fare quanto sopra indicato, come dovrebbe essere gestito il registro di carico e scarico o meglio, il quantitativo di materiale selezionato e rivenduto come dovrebbe essere scaricato?

a cura di Paola Ficco

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563 Sistri, la manutenzione ha la sua disciplina

Un produttore di rifiuti speciali pericolosi (pittore edile), iscritto al Sistri e che produce i propri rifiuti in vari cantieri, a fine di ogni cantiere, con il proprio mezzo, riporta presso la sua sede legale i rifiuti speciali pericolosi prodotti, ed una volta l’anno vengono smaltiti regolarmente con ditta autorizzata al trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi; con l’entrata in vigore del Sistri come si deve comportare?

a cura di Paola Ficco

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564 Sistri, il Comune campano che non gestisce rifiuti non deve iscriversi

Si chiede di sapere se un Comune della Regione Campania, proprietario di un centro di raccolta ai sensi del Dm 8 aprile 2008 la cui gestione è affidata ad un’azienda privata, iscritta all’Albo alla categoria 1 e iscritta al Sistri per la categoria in parola, deve iscrivere al Sistri il centro di raccolta come unità locale? La proprietà dei rifiuti raccolti è del Comune.

a cura di Paola Ficco

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566 Sistri, per il recupero e lo smaltimento è obbligatorio anche per i rifiuti urbani in tutto il territorio nazionale

Cooperativa che, per conto del concessionario del Comune, effettua il servizio di raccolta differenziata degli indumenti (Cer 200110 e 200111). Questi rifiuti una volta prelevati dai cassonetti per la raccolta differenziata, sono stoccati presso il nostro impianto (autorizzato R13) e poi ceduti ad una ditta che effettua il loro trasporto e li avvia a recupero effettivo ed oggettivo. Si chiede: come trasportatori e recuperatori siamo tenuti ad iscriverci al Sistri? A quanto mi risulta il formulario, il registro di carico e scarico (e quindi l’iscrizione al Sistri) non andrebbero tenuti per i rifiuti urbani. Il fatto di cedere tali rifiuti a terzi dopo la messa in riserva ci obbliga ad avere il Sistri?

a cura di Paola Ficco

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566 Sistri, per gli autoveicoli fuori uso il manuale operativo è chiaro

I concessionari sino ad oggi dovevano compilare, nel caso dei veicoli fuori uso, il registro detentori/produttori con il Cer 160104 nel caso in cui non fossero loro ad effettuare la cancellazione al Pra. Ora, alla luce delle indicazioni riportate sul Manuale operativo del 26 aprile, cambia qualcosa?

a cura di Paola Ficco

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567 Sistri, carichi e scarichi

In riferimento alle modalità riportate sul sito Sistri per allineare il registro cronologico alle giacenze reali della data di inizio di operatività del Sistri, un produttore che ha iniziato ad utilizzare il sito (e soprattutto c’è riuscito) da inizio anno e quindi ha inserito tantissimi carichi ed anche scarichi, se pur manuali, per registrare gli smaltimenti con fornitori ancora non abilitati, deve cancellare tutto? Oppure verificare la situazione delle quantità?

a cura di Paola Ficco

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568 Sistri, se un soggetto è facoltizzato deve utilizzare la tracciabilità cartacea

Un’azienda con meno di 10 addetti svolge le seguenti attività:
1) operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi per le quali, in base al Dm 52/2011, risulta obbligata all’iscrizione al Sistri sia per l’attività di recupero sia per i rifiuti che possono derivare da tale attività, indipendentemente dal numero di dipendenti
2) produttore/trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da cantieri esterni all’unità locale, raccolti e trasportati presso l’impianto di recupero (di cui all’attività 1). In base al Dm 52/2011 l’azienda sembra non essere obbligata all’iscrizione al Sistri (art. 4 comma 1 lettera a): produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d); e articolo 4, comma 1, lettera c): imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006).
L’iscrizione al Sistri per l’attività 2 è facoltativa o c’è qualche vincolo relativo all’attività 1 che non si evidenzia? Se l’iscrizione fosse facoltativa l’azienda potrebbe gestire le registrazioni relative ai rifiuti separatamente, compilare i formulari rifiuti ed il registro cartacei come produttore/trasportatore e registrazioni Sistri per le operazioni di recupero derivanti dalla gestione dell’impianto stesso?

a cura di Paola Ficco

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569 Sistri: dall’adesione volontaria si può recedere

Se un’azienda si è iscritta in forma volontaria al Sistri, può disdire tale iscrizione e se sì, quale procedura deve seguire per farlo?

a cura di Paola Ficco

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570 Sottoprodotto, non deriva mai da un processo di recupero di rifiuti

Recupero di telo agricolo (plastica) sporco di terra naturale, mediante lavaggio e triturazione dello stesso, per produrre Mps. Le acque di lavaggio, previo trattamento, sono riutilizzate per i successivi lavaggi; il trattamento consiste nell’eliminazione del terreno, per precipitazione, mediante l’aggiunta di flocculanti. Tale terreno in questione, analizzato, rispetta i limiti dei test di cessione imposti dal Dm 5 febbraio 1998 e non presenta componenti pericolose o presenza di fitofarmaci. Tale terreno è generato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza (produzione Mps); è certo che la sostanza sarà utilizzato nel corso di un successivo processo da parte di terzi (riempimenti, sottofondi ecc.); la sostanza può essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento.
Rientra nella nozione di sottoprodotto?

a cura di Paola Ficco

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571 Transfrontalieri, la notifica cumulativa guarda alla sostanza e non alla forma

In sede di rinnovo delle notifiche di esportazione di miscele la Provincia pone limiti restrittivi sui gruppi di miscelazione relativi ai Cer miscelabili ed alle percentuali di miscelazione, ritenendo che poiché l’articolo 13, lettera a), regolamento 1013/2006/Ce impone che per ciascuna spedizione sia fatta una notifica generale, i rifiuti devono avere caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, questo significhi che vanno autorizzati solo Cer “simili” per provenienza e/o processo produttivo e con percentuali di miscelazione molto basse tra loro (5-10%). Si ritiene che l’articolo 13 si riferisca, invece, alle modalità di spedizione dei rifiuti dove in una stessa notifica si possono autorizzare più spedizioni singole di rifiuti con Cer differenti ma sostanzialmente simili per caratteristiche chimico-fisiche ma appartenenti ad unica tipologia di codice di Basilea.

a cura di Paola Ficco

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572 Discariche, difficile individuare i “rifiuti generati regolarmente” per un impianto di miscelazione

Dm 27 settembre 2010, Allegato 1, punto 3 – tipologia a) o b): rifiuti generati o non generati regolarmente. I rifiuti provenienti da impianti che effettuano stoccaggio e miscelazione possono presentare caratteristiche estremamente variabili pertanto si propende verso la tipologia b) individuando i lotti per i quali è necessario determinare le caratteristiche ed effettuare la caratterizzazione di base. Leggendo però i requisiti fondamentali per individuare i rifiuti regolarmente generati si capisce che la finalità è quella di mettere la discarica in condizione di essere certa che ogni conferimento sia ammissibile attraverso tutte le informazioni che il conferitore raccoglie e fornisce.
Si chiede:
1) se l’impianto di stoccaggio e miscelazione opera con procedure in parte prescritte dalle autorità ed in parte autoimposte dai sistemi di gestione ambientali (es: richiede una certificazione analitica ogni anno e comunque ad ogni variazione di processo, effettua la verifica di conformità in ingresso, verifica l’ammissibilità di ogni rifiuto prima della miscelazione come prevede la norma ecc..) si possono ritenere soddisfatti i criteri della tipologia a)? In effetti, per un impianto di stoccaggio non è facile individuare un lotto omogeneo (a meno di avere enormi capacità di stoccaggio). L’unico lotto veramente omogeneo è il singolo carico conferito in discarica e se a monte si opera come detto (magari con procedure condivise dalla discarica) si ritiene che per la discarica ci siano le stesse garanzie. Come comportarsi?
2) Le lane minerali non pericolose o pericolose ammesse in discariche per rifiuti non pericolosi opportunamente attrezzate, devono anche rispettare la tab. 5?
3) Un rifiuto 19.12.12 prodotto da operazioni autorizzate di trattamento meccanico (p.e. triturazione) anche di smaltimento e non solo di recupero rientra nella deroga del Doc? In effetti la famiglia 1912xx non identifica solo le frazioni non recuperabili di rifiuti provenienti da operazioni iniziali di recupero ma anche i rifiuti provenienti da un D15 e soggetti a trattamento meccanico. A questo punto non ha più importanza il Doc del rifiuto sottoposto a trattamento?
4) Una discarica per rifiuti non pericolosi già autorizzata a ricevere anche rifiuti pericolosi in comparti divisi, potrebbe farsi autorizzare una sottocategoria per rifiuti non pericolosi che possa ricevere anche dei rifiuti pericolosi con parametri in deroga alla tab.5a? Se no, che ci sta a fare il parametro Toc tra quelli indicativamente previsti come derogabili nelle sottocategorie?

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573 Analisi, sulle “H” i nodi sono soprattutto normativi

Analisi per la ricerca delle caratteristiche di pericolo eseguita su un rifiuto non pericoloso e non a specchio per richiesta del produttore. Verificato che alcune H sono attribuibili, il produttore come si deve comportare? Queste H cosa spostano nella disciplina dei rifiuti? Il produttore ne tiene conto solo per altri aspetti (ADR, Dlgs 81/2008, ecc.)?

a cura di Claudio Rispoli

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574 Ecotossicità, criteri non sempre applicabili ai rifiuti

Per preparare l’eluato di un rifiuto, su cui vengono eseguiti i saggi ecotossicologici, si segue la norma UNI EN 14735. È corretto?
Se i test di tossicità con crostacei, alghe e pesci danno una tEC50>100mg/l si può ritenere il rifiuto “Non ecotossico”?
Le prove ecotossicologiche sui rifiuti devono essere fatte in BPL?
In caso affermativo, è obbligatorio accompagnare i saggi biologici da un’analisi chimica durante le prove? Come ci si dovrebbe comportare considerando la grande variabilità di questa tipologia di campioni?

a cura di Claudio Rispoli

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593 Centri di raccolta, l’accordo tra Comuni è sufficiente per l’Amministrazione che ne è priva

Il Dm Ambiente 8 aprile 2008 prevede che il centro di raccolta possa essere intercomunale con l’accordo del Comune che possiede ed ha autorizzato il centro raccolta. In che modo un Comune terzo può usufruire del centro di raccolta per conferire i propri rifiuti urbani allo scopo di raggruppare le frazioni omogenee ed ottimizzare i trasporti in maniera congiunta? Sono necessarie particolari autorizzazioni o documentazioni?

a cura di Paola Ficco

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