Impianti (anche mobili), quello che vi entra è rifiuto, perché si rende manifesta l’intenzione del “disfarsi”
Quesito numero 555
Un impianto mobile autorizzato ai sensi dell’articolo 208, comma 15, Dlgs 152/2006, per il recupero di rifiuti da demolizione mediante frantoio può svolgere operazioni di selezione e frantumazione delle componenti rocciose in un terreno naturale destinato a vigneto nell’ambito di una campagna di recupero? Ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), il terreno escavato non costituisce rifiuto, ma in questo caso non viene riutilizzato tal quale ma previa selezione e frantumazione della componente rocciosa. Pertanto il primo dubbio è: la componente rocciosa è un rifiuto? In caso negativo, un impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti può svolgere un’attività al di fuori dell’ambito autorizzatorio (e pertanto senza comunicazione di inizio campagna di attività di recupero)?
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