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Sistri, se un soggetto è facoltizzato deve utilizzare la tracciabilità cartacea

Argomenti trattati: Tracciabilità

Quesito numero 568

Un’azienda con meno di 10 addetti svolge le seguenti attività:
1) operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi per le quali, in base al Dm 52/2011, risulta obbligata all’iscrizione al Sistri sia per l’attività di recupero sia per i rifiuti che possono derivare da tale attività, indipendentemente dal numero di dipendenti
2) produttore/trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da cantieri esterni all’unità locale, raccolti e trasportati presso l’impianto di recupero (di cui all’attività 1). In base al Dm 52/2011 l’azienda sembra non essere obbligata all’iscrizione al Sistri (art. 4 comma 1 lettera a): produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d); e articolo 4, comma 1, lettera c): imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006).
L’iscrizione al Sistri per l’attività 2 è facoltativa o c’è qualche vincolo relativo all’attività 1 che non si evidenzia? Se l’iscrizione fosse facoltativa l’azienda potrebbe gestire le registrazioni relative ai rifiuti separatamente, compilare i formulari rifiuti ed il registro cartacei come produttore/trasportatore e registrazioni Sistri per le operazioni di recupero derivanti dalla gestione dell’impianto stesso?

risponde Paola Ficco