Intermediario, la figura non si attaglia allo spedizioniere
Quesito numero 556
Società che svolge attività di spedizioniere e trasporti nazionali e internazionali. A volte, per quanto riguarda le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, su mandato del cliente, si incarica un trasportatore terzo autorizzato a trasferire i rifiuti presso il mittente italiano e di trasportarli al porto di imbarco (non si dispone di mezzi autorizzati a trasportare rifiuti e i mezzi sono sempre di terzi); si effettua il booking spazio nave per i container pieni di rifiuti destinati all’estero (la nave salpa da porto italiano); si incarica un corrispondente estero di gestire il trasporto a destino (stato estero extra Ue) per trasferire i container di rifiuti dal porto di destino all’effettivo destinatario della spedizione. Analoga situazione in caso di import di container. Alla luce di ciò e delle nuove definizioni di intermediario e commerciante introdotte dal Dlgs 205/2010, svolgendo attività di spedizionieri internazionali (che è sì una attività di intermediazione per conto terzi, ma mirata al trasferimento dei container di rifiuti nello spazio, e non a disporre il recupero o lo smaltimento dei rifiuti stessi) si chiede di sapere se si è tenuti all’iscrizione all’Albo gestori ambientali per la Categoria 8 (Intermediari e Commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)?
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