Batterie al piombo, sulle sostanze estinguenti, il Dm 20/2011 è illogico
Quesito numero 552
In merito al Dm 20/2011 vorremmo sapere se è corretto interpretare il punto 3 dell’allegato 1, nel senso che solo i centri di raccolta che hanno i macchinari di recupero sono sottoposti a tale normativa, escludendo, di fatto, i meri centri di stoccaggio preliminare che in successivo momento conferiscono agli impianti di trattamento dei consorzi.
Ancora il punto 3, alla fine, si riferisce al trasporto di batterie nuove o anche a quelle esauste (rifiuti) andando a sommarsi a quanto disposto all’inizio del punto 3 medesimo?
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