Rentri e rifiuti urbani, il gestore del servizio pubblico non sopporta il Fir

Quesito numero 1718

I Comuni che non gestiscono (e non hanno) un centro di raccolta comunale affidano il servizio integrato Rsu a gestori privati. In virtù dell’obbligo o no dei comuni ad iscriversi al Rentri, come devono comportarsi i gestori in materia di documenti xFir e Fir cartacei?

Il gestore, tranne se gestisce un centro raccolta, sarebbe esentato dalla compilazione/emissione Fir ai sensi dell’articolo 193, comma 7, Dlgs 152/2006. Però, se non gestisce un centro di raccolta, quando esegue giornalmente il proprio servizio di raccolta all’interno del territorio comunale e deve procedere al conferimento del rifiuto, per tale fase può emettere il Fir cartaceo, indicando Produttore/Comune?

Come indicato, l’articolo 193, comma 7, Dlgs 152/2006 prevede espressamente che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, cioè l’accompagnamento del trasporto dei rifiuti con formulario, non si applicano (tra gli altri) al soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Non è assolutamente consigliabile l’emissione di formulari cartacei in quanto la loro compilazione e sottoscrizione deve essere conforme alle istruzioni ora riportate nel Dd 210 del 31 luglio 2026, ed eventuali errori ed omissioni sarebbero sanzionabili (senza volersi soffermare sulla corretta apposizione delle firme da parte dei soggetti coinvolti, che risulterebbe materialmente impossibile effettuare in maniera corretta).

In caso di richiesta da parte dell’organo di controllo sulla qualificazione del soggetto che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, è sufficiente avere a bordo dei veicoli evidenza documentale dello status dell’impresa stessa.