Codice penale, codice ambientale e 231. La nuova tutela penale dell’ambiente parte dal 2 giugno
Dlgs 21 aprile 2026, n. 81
Il Dlgs 81/2026 attua la direttiva 2024/1203/Ue la quale sostituisce le direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce già recepite col Dlgs 121/2011. In 13 articoli il provvedimento ridisegna l’architettura della tutela penale ambientale, intervenendo in modo coordinato sul Codice penale, sul Dlgs 152/2006 e sul Dlgs 231/2001. Si segnalano l’ampliamento dell’oggetto di tutela dell’articolo 452-bis, C.p., con espressa inclusione dell’habitat, l’estensione delle aggravanti ad effetto speciale, la ridefinizione della clausola di abusività nell’articolo 452-quinquiesdecies, C.p. e l’introduzione di nuove fattispecie (commercio di prodotti inquinanti, produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas a effetto serra). Si rafforza la responsabilità degli Enti e si istituisce, presso la Procura generale della Cassazione, un Sistema nazionale di coordinamento contro la criminalità ambientale, con Strategia nazionale di contrasto entro maggio 2027.
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