La distruzione dei capi invenduti. Una valutazione dei pro e contro
Secondo l’European Environment Agency,1 ogni anno in Europa una quota compresa tra il 4 e il 9% dei capi di abbigliamento invenduti viene distrutta. Tradotto in volumi, sono tra 250 mila e 600 mila tonnellate di capi: vestiti, accessori che finiscono in un inceneritore o in discarica. Il costo ambientale è tutt’altro che marginale, e genera circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2eq di gas a effetto serra (GHG) ogni anno, un valore quasi equivalente alle emissioni nette totali della Svezia nel 2021.
Una quota di invenduto elevata è strutturale nella moda per l’estrema variabilità e imprevedibilità dei gusti dei consumatori che rendono intrinsecamente imprecise le previsioni della domanda.
Il regolamento europeo sull’ecodesign dei prodotti sostenibili (Espr), adottato nel 2024, include il divieto di distruzione dei capi. Una misura che ha il giusto obiettivo di contenere o eliminare un fenomeno dannoso, incluse le emissioni di GHG derivanti dalle azioni di distruzione via incenerimento o in discarica. Il regolamento prevede per tutte le categorie di beni di consumo gli obblighi:
• di adottare le misure ragionevoli per prevenire la necessità di distruzione dell’invenduto (Articolo 23);
• di rendicontare pubblicamente i volumi di invenduto con le ragioni dello scarto, il trattamento previsto (riuso, riciclo, smaltimento) e le misure adottate per evitare la distruzione (Articolo 24).
Il divieto di distruzione (Articolo 25) è invece specifico per l’abbigliamento e si applicherà a partire dal 19 luglio 2026. Riguarderà da subito le grandi imprese, mentre le aziende di medie dimensioni (50-249 dipendenti e fatturato fino a 50 milioni di euro) saranno coinvolte dal 2030. Le piccole e micro (meno di 50 dipendenti, fatturato fino a 10 milioni di euro) sono esentate, ma soggette al generico impegno espresso dall’Articolo 23.
Ci sono aspetti critici del provvedimento che potrebbero, nei fatti, rendere difficile o in ogni caso limitarne l’attuazione o generare effetti indesiderati. Una critica spesso sollevata riguarda l’equiparazione di riciclo e distruzione e la conseguente proibizione di riciclare l’invenduto, con le seguenti deroghe:
a) motivi di salute, igiene e sicurezza;
b) danni causati che non possono essere riparati in modo economicamente vantaggioso (cost-effective);
c) inidoneità dei prodotti all’uso cui sono destinati;
d) mancata accettazione dei prodotti offerti in donazione;
e) inidoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rigenerazione (inclusa la non fattibilità tecnica della rimozione dei loghi);
f) invendibilità dei prodotti a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i prodotti contraffatti;
g) distruzione come opzione con il minor impatto ambientale negativo.
Questa linea sul riciclo ha un fondamento teorico nell’importanza di preservare lo stock di energia incorporato nel prodotto finito, mantenendolo in uso il più a lungo possibile anziché degradarlo a materia.2 La tesi nasce pensando a beni durevoli ad alto valore unitario e lunga vita tecnica: macchinari, componenti industriali, edifici, per i quali l’energia incorporata è elevata rispetto al costo di riparazione o rigenerazione.
L’abbigliamento presenta un contesto e caratteristiche differenti.
1. L’idoneità all’uso di un capo non è solo tecnica, ma anche stilistica o “estrinseca”.3 Un prodotto invenduto può essere privo di difetti tecnici, eppure considerato dai consumatori “inidoneo” perché la moda o il gusto personale non sono allineati con le caratteristiche del capo. La deroga c) copre invece la sola inidoneità tecnica, non quella stilistica o percepita.
2. Quando un capo di abbigliamento ha un valore relativamente basso, il criterio di cost-effectiveness (deroga b)) può rendere la riparazione strutturalmente “non vantaggiosa”, diversamente dal caso di una turbina o di un edificio, dove la riparazione è quasi sempre conveniente. Quando i capi hanno invece prezzi o costi molto elevati, come nel caso di una borsa, un cappotto o una pelliccia, la riparazione tende ad essere quasi sempre conveniente anche nella moda, come per un macchinario.
3. I logo, i marchi o altri elementi distintivi di un marchio sono un altro ostacolo al riuso: potrebbero generarsi effetti negativi sul posizionamento del marchio, oltre che configurare violazioni dell’IP del marchio quando i capi non fossero rivenduti dal marchio stesso. In alcuni casi i segni distintivi possono essere rimossi, ma la deroga e) si applica solo quando sussista una non-rimovibilità tecnica del segno. Resta però scoperto il caso in cui il segno sia tecnicamente separabile, e tuttavia non convenga economicamente a nessuno farlo: una zona grigia che la deroga non disciplina.
4. Infine, non possiamo dimenticare la dimensione dei volumi di invenduto di abbigliamento: reimmettere quelle quantità sul mercato senza cannibalizzare il nuovo è un problema che mette in discussione i modelli di business correnti.
In conclusione, la messa al bando della distruzione obbliga l’industria della moda a un salto in avanti verso una maggiore attenzione al design per la longevità e il riuso. Le difficoltà di adattamento non saranno poche e, in assenza di un sistema che favorisca una maggiore circolazione dell’invenduto, certamente non saranno superate individualmente dalle imprese. Aiuterebbe una maggiore comprensione di alcune delle caratteristiche peculiari del settore, in particolare in materia di non equiparazione tra distruzione e riciclo.
Note redazionali
Briefing, Volumes and destruction of returned and unsold textiles in Europe’s circular economy, European Environment Agency (EEA), marzo 2024.
Il principio che il riciclo equivale a distruzione dello stock di energia incorporato nel prodotto origina dai lavori di Walter Stahel sull’economia circolare ed è ribadito dal Briefing dell’European Environment Agency citato in nota 1.
Delre, Gonzales Torres et alii, Preparatory study on textiles for product policy instruments. Third Milestone, JRC, Seville: European Commission, 2024
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