Sì alla raccolta da privati purché il destino sia il recupero. Il Comune non fa mai da tramite
Consiglio di Stato – Sentenza 11 marzo 2026, n. 1976
La massima
È illegittimo il provvedimento con cui la Pubblica amministrazione vieta al gestore di un impianto dedito al recupero di rifiuti di ricevere quelli provenienti direttamente da privati, trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato. Il Codice ambientale riserva infatti al Comune, o all’impresa cui l’Ente locale affida il servizio, solo la gestione dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento (cd. “regime di privativa”) e non anche l’esercizio delle attività di trattamento e recupero dei residui. Ciò non esclude i dovuti controlli da parte dell’amministrazione competente sulle attività svolte dall’impianto aventi ad oggetto i rifiuti destinati a smaltimento. (I.M.)
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