Fanghi di depurazione acque reflue
Sono rifiuti solo dopo la fine del processo di trattamento
ABSTRACT
Con la sentenza 10 febbraio 2025, n. 1064, il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio già enunciato nel tempo dalla Corte di Cassazione secondo il quale i fanghi prodotti nell’ambito dell’attività di depurazione dei reflui possono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo dopo che sia stato completato il processo di trattamento, oppure se il produttore abbia necessità di disfarsene, sì che il recupero dei fanghi presso impianti di depurazione più grandi e completi deve ritenersi consentito.
Il presente intervento muove dalla vicenda processuale e fa il punto sulla risposta alla risalente domanda dei gestori del servizio idrico integrato in ordine alla natura di “materiali” o di “rifiuti” ascritta ai “fanghi di linea” trasferiti da un impianto non dotato di linea fanghi a uno che, invece, ne è provvisto (con identità di Ato e di gestore). Utile spunto viene tratto anche dalla risposta a interpello Mase dell’8 aprile 2024.
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