Le nuove regole su import-export di rifiuti efficaci solo dal maggio 2026
Si dice che la fotografia, duplicandolo, ha appannato il mondo. Un’affermazione ingiusta ma che, dinanzi al sovraffollamento dei luoghi amati dal turismo di massa, diventa esatta. Qui la foto senza qualità è la colonna sonora della giornata di chi, senza vederlo, affolla il mondo lasciandolo nella memoria caduca del proprio telefonino. Oltre alle persone si spostano le merci, e anche i rifiuti.
Dal sito del Parlamento Ue si apprende che, nel 2022, l’Europa ha esportato verso Paesi terzi 32,1 milioni di tonnellate di rifiuti. Un – 3% rispetto al 2021.
Dalla stessa fonte si apprende che nel 2022, il 39% dei rifiuti della Ue ha avuto come destinazione la Turchia (12,4 milioni di tonnellate), seguita da India (3,5 milioni di tonnellate), Regno Unito (2,0 milioni di tonnellate) Svizzera (1,6 milioni di tonnellate) e Norvegia (1,6 milioni di tonnellate).
I rottami sono materiali strategici (più che mai in tempi densi di guerre come gli attuali) eppure la maggior parte dei rifiuti esportati extra Ue (55%) è costituita da rottami di metalli ferrosi (ferro e acciaio) e vanno soprattutto in Turchia. Mentre grandi quantità di rifiuti di carta (15%) vedono nell’India la loro destinazione principale.
A proposito di export, la Ue vuole contrastare le esportazioni illegali e garantire che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto nei paesi di destinazione. Sul punto, il 20 maggio 2024 è entrato in vigore il Regolamento Ue 2024/1157 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Ma abbiamo ancora due anni di tempo prima di cominciare ad applicarlo.
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue del 30 aprile 2024, il nuovo testo si sostituirà integralmente al Regolamento 1013/2006 ma solo a decorrere dal 21 maggio 2026; fino ad allora, vigono le vecchie regole del 2006. Manca infatti tutta la parte attuativa. Entro i prossimi due anni, la Commissione Ue è chiamata ad adottare numerose norme d’attuazione in assenza delle quali il nuovo testo non potrà essere applicato.
La Commissione Ue, intanto sta già lavorando sul modello del certificato di avvenuto smaltimento/ecupero per spedizioni destinate a operazioni intermedie (articolo 15, paragrafo 5 del nuovo testo). Tale regolamento delegato si applicherà solo dal 21 maggio 2026.
Ad oggi, siamo dunque in pieno regime transitorio ma, per evitare errori e pesanti conseguenze sanzionatorie ed economiche, le imprese devono ricordare che:
a) alle spedizioni per le quale viene presentata notifica ai sensi del Regolamento 1013/2026 e l’autorità di destinazione rilascia conferma di ricevimento entro il 21 maggio 2026, tale Regolamento 1013/2026 si applica fino al loro completamento;
b) se le autorità competenti hanno concesso l’autorizzazione in base al Regolamento 1013/2006 il recupero o lo smaltimento dei rifiuti spediti oltre frontiera deve essere completato entro il 21 maggio 2027;
c) entro il 21 maggio 2029 vanno completate le spedizioni verso impianti di recupero con autorizzazione preventiva.
Sul fronte dei controlli sui transiti transfrontalieri si profila una stretta importante perché il punto 14 del preambolo del nuovo Regolamento 2024/1157 avverte gli Stati membri affinché adottino le misure necessarie “per garantire che i rifiuti non siano spediti sotto forma di merci usate, beni di seconda mano, sottoprodotti oppure sostanze o oggetti che hanno raggiunto la cessazione della qualifica di rifiuto”, ovviamente, quando questo non è vero. Ancora una volta la definizione di “rifiuto” è la indispensabile complice della confusione, anche alle frontiere interne ed esterne della Ue.
Il nuovo Regolamento vieta l’export verso i Paesi non Ocse; tuttavia, se questi Paesi proprio vorranno i nostri rifiuti, potranno averli anche con una particolare procedura di controllo “in loco” da parte della Commissione Ue.
Una disposizione di trasparente e irrisolto disagio.