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Responsabile tecnico e rifiuti: compiti, responsabilità e requisiti

Argomenti trattati: Albo nazionale gestori ambientali
Sentenza 18 aprile 2024, n. 16191

La massima
L’articolo 12 del Dm 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento relativo all’istituzione dell’Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria “posizione di garanzia” relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa. (P.Fim.)