ADR: l’esenzione dalla nomina di consulente e il Dm 7 agosto 2023
Quesito numero 1640
Applicazione del Dm 7 agosto 2023 rispetto all’esenzione nomina consulente ADR nei casi di esenzione parziale ADR 1.1.3.6. Speditori/trasportatori che hanno sempre spedito/trasportato in quantità limitate di cui al punto 1.1.3.6 dell’ADR, ora con il Dm 7 agosto 2023, per essere esentati dalla nomina del consulente ADR, comunque soggiacciono all’articolo 4, e quindi ad un limite solare e mensile di spedizione/trasporto? E devono fare anche il registro interno?
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