La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Il privato che venisse trovato nell’atto di abbandonare poche lastre di cemento amianto precedentemente autonomamente rimosse da una struttura di sua proprietà, incorre nella violazione dell’articolo 255, comma 1 o piuttosto avendo effettuato una attività riservata esclusivamente ad imprese autorizzate (articolo 256 comma 1, Dlgs 152/2006) ed avendo agito di fatto come un’impresa, gestisce un rifiuto speciale ed incorre nel reato previsto e punito da tale articolo 256, comma 1?
Si chiede se un laterificio autorizzato con AIA al recupero del rifiuto EER 190814 con attività R5 per la produzione di laterizi secondo le indicazioni dei punti 12.16 e 12.8 dell’Allegato 1 – sub. 1, Dm 5 febbraio 1998, possa ricevere il suddetto rifiuto generato come scarto dalla attività di soil washing di un impianto di trattamento rifiuti speciali, in applicazione del principio di economia circolare sebbene lo stesso impianto non sia espressamente annoverato tra le “industrie chimiche” citate nella declaratoria relativa alla provenienza del rifiuto.
L’articolo 192 comma 3, Dlgs 152/2006 prescrive che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione, l’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata sul suolo e nel suolo. In tutte le altre situazioni di illecita gestione dei rifiuti (es. deposito, discarica) chi e in base a cosa impone i provvedimenti necessari per il ripristino dello stato dei luoghi?
Una ditta ha un provvedimento Aua, che include procedura semplificata rifiuti ex articoli 214-216, Dlgs 152/2006 con autorizzazione alle emissioni ex articolo 269, Dlgs 152/2006 ed autorizzazione allo scarico. La stessa ditta chiede un nuovo provvedimento Aua per un’area posta a circa 150 metri dall’impianto attuale per il recupero di tipologie già autorizzate nel precedente provvedimento. Si chiede di sapere se la stessa ditta con la stessa attrezzatura, da utilizzare presso il nuovo sito (benna frantumatrice semovente), possa subire o meno la riduzione del 50% per cumulo dei progetti.
Nell’analisi di un rifiuto costituito da un filtro per l’aria, viene effettuata l’analisi dei metalli. Il campione è composto da un’anima in metallo (prevalente da un punto di vista ponderale) e dal filtro vero e proprio, costituito da materiale spugnoso. Il laboratorio effettua le analisi solo sulla parte spugnosa, trovando valori abbastanza alti di zinco e dando un giudizio di pericolosità per HP14 dovuto a presenza possibile e verosimile di ossido di zinco. Il valore di concentrazione di quest’ultimo composto risulta tuttavia trascurabile se paragonato al peso del rifiuto nel suo complesso, costituito anche dalla suddetta parte in metallo e potrebbe essere quindi classificato come non pericoloso. Tenuto conto che il produttore smaltisce il rifiuto nel suo complesso si domanda se l’attribuzione di non pericolosità è corretta o meno.
Con analogo ragionamento si chiede un’interpretazione nel caso di rifiuti liquidi bifasici.