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Raee e vecchie Tv gonfiano depositi e stoccaggi fino al 29 marzo 2023

Argomenti trattati: Aee e Raee
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Stralcio articolo 18-bis
(Gu 27 gennaio 2022 n. 21)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Depositi preliminari alla raccolta e stoccaggi ampliano la propria ricettività fino al 29 marzo 2023 per ospitare i Raee rappresentati dalle vecchie Tv provenienti dai nuclei domestici. Lo prevede l’articolo 18-ter, introdotto dalla legge 25/2022, di conversione, con modificazioni, del Dl 4/2022 (“Sostegni ter”). Le Tv e i monitor appartengono al raggruppamento 3 (R3) di cui all’allegato 1, Dm 25 settembre 2007, n. 185. La deroga si è resa necessaria perché dallo scorso 8 marzo le vecchie Tv non ricevono più i canali in alta definizione e all’esito del cambio, i cittadini portano il vecchio apparecchio presso i commercianti che, in cambio di uno nuovo (“one to one” di cui al Dm 65/2020), lo ritirano gratuitamente per poi recapitarlo presso i centri di raccolta (isole ecologiche). Le norme di prevenzione incendi restano ferme, ma la deroga consente di aumentare, fino al doppio, le quantità delle giacenze delle vecchie Tv presso i depositi dei commercianti. Infatti, se le vecchie Tv sono ritirate per il trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato dai trasportatori iscritti all’Albo gestori ambientali per i rifiuti prodotti da terzi, il quantitativo giacente in deposito preliminare alla raccolta passa da 3.500 a 7.000 chilogrammi (Dlgs 49/2014, articolo 11, comma 2, lettera a). Non aumenta però il periodo di giacenza massima che resta fermo a un anno anche se non si superano le quantità oppure (se le indicate quantità sono superate) a tre mesi.
Per gli stoccaggi presenti presso gli impianti, invece, siano essi autorizzati in forma ordinaria o semplificata, è previsto l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell’80 per cento, purché tale limite “rappresenti una modifica non sostanziale” ai sensi del Dlgs 152/2006. Tuttavia, gli stoccaggi autorizzati in forma semplificata devono rispettare le quantità massime fissate dall’allegato 4 al Dm 5 febbraio 1998.
Le nuove deroghe non comportano adeguamento delle garanzie finanziarie.
(Paola Ficco)