Riporti: per poterli assimilare al suolo si debbono verificare due condizioni
Quesito numero 1569
In merito alla definizione di “Materiali di riporto” siamo a chiedere conferma che si debba necessariamente fare riferimento a quanto indicato all’articolo 3, Dl 25 gennaio 2012, n. 2 recentemente modificato proprio dalla legge 108/2021.
Per l’esecuzione del test di cessione previsto dal Dpr120/2017 dobbiamo quindi considerare tutto il materiale costituito dalla matrice terreno più eventuale materiale di origine antropico?
In merito ai risultati analitici di sopradetto test, il Dpr 120/2017 richiede che il confronto sia effettuato rispetto ai limiti previsti per le acque sotterranee (Dlgs 152/2006, Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2) mentre la recente legge 108/2021 sembrerebbe richiedere non solo di procedere al test con le metodiche indicate nel Dm 5 febbraio 1998 ma anche di riferirsi ai limiti previsti dalla Tabella presente nell’allegato 3 di quest’ultimo. Dobbiamo quindi considerare sempre i limiti del Dm 5 febbraio 1998 oppure, a seconda del destino del materiale e/o del progetto di riferimento, occorre scegliere il riferimento più pertinente?
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