Raee, Iva sempre al 10% e il premio di efficienza è esente
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Aliquota Iva applicabile
I Raee sono rifiuti urbani e, nella loro gestione, godono dell’aliquota Iva agevolata del 10%.
I premi di efficienza, invece, sono “erogazioni di denaro non soggette a Iva” perché perseguono obiettivi di carattere generale e non sono il “corrispettivo di una specifica prestazione di servizi oppure di un obbligo di fare, non fare e permettere”.
In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 91/2022 del 1ª marzo 2022, condividendo la tesi dell’istante anche sulla riduzione dell’aliquota Iva al 10% di cui all’articolo 127-sexiesdecies, tabella A, parte III, Dpr 633/1972. Sul punto, muovendo dalla modifica normativa introdotta dal Dlgs 116/2020 al Dlgs 152/2006, articolo 183, comma 1, lettera b-ter), secondo cui i Raee “sono ora espressamente qualificati rifiuti urbani”, l’aliquota Iva ridotta al 10%, opera in tutti e tre i casi prospettati dal contribuente e precisamente:
1. gestione dei Raee domestici su incarico e a favore di altri Consorzi, mediante accordi di collaborazione, con la fornitura di logistica e trattamento e organizzazione dei mezzi necessari;
2. gestione dei Raee storici domestici su incarico e a favore di imprese committenti (“waste in”) che comprende anche la concessione in uso gratuito dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
3. affidamento a terzi dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio recupero, trattamento e smaltimento dei Raee domestici in impianti autorizzati.
(Paola Ficco)
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