Lo pneumatico fuori uso è rifiuto e il deposito temporaneo fuori norma si trasforma in stoccaggio non autorizzato
La massima
Stante la natura di rifiuti speciali non pericolosi degli pneumatici fuori uso, il loro stoccaggio senza autorizzazione integra il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
La Corte Suprema conferma quindi che un eventuale deposito temporaneo prima della raccolta (ex articolo 183, comma 1 articolo 185, Dlgs 152/2006), sarebbe dovuto essere provato dal detentore degli pneumatici fuori uso stoccati; regola peraltro che vale per tutti i regimi di favore, per i quali l’onere della prova grava sull’imputato.
In assenza della prova necessaria, il deposito temporaneo di Pfu senza autorizzazione integra pertanto una gestione illecita di rifiuti. (C.K.)
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