Speciale Discariche - Rifiuti n. 290
gennaio 2021
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1453 Attestazione di avvenuto smaltimento: un documento fondamentale ma privo di regole

Si chiede di sapere se c’è una specifica normativa che stabilisca le tempistiche e le modalità entro cui l’impianto deve inviare al produttore l’attestazione di avvenuto smaltimento introdotta dal Dlgs 116/2020.

a cura di Paola Ficco

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1454 Compost di qualità: è un prodotto e non un End of Waste. La produzione avviene secondo il Dlgs 75/2010; quindi, non si applicano le linee guida SNPA

Le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184 ter, comma 3 ter, Dlgs 152/2006” emanate dal Consiglio SNPA nella seduta del 6 febbraio 2020 (Doc. n. 62/20) prevedono alcune specifiche indicazioni anche per i gestori degli impianti che effettuano processi finalizzati alla produzione di End of Waste, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità prevista nella Tabella 4.1 per ogni lotto di produzione atta ad attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.
Si chiede se tali indicazioni valgano anche per gli impianti di compostaggio che producono ammendanti compostati da rifiuti ai sensi del Dlgs 75/2010.

a cura di Paola Ficco

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1455 Deposito temporaneo: il restyling consente l’impegno dei commercianti, senza autorizzazione

Alla luce del nuovo articolo 185-bis, Dlgs 152/2006 relativo al deposito temporaneo, si chiede se i rifiuti da demolizione e costruzione prodotti da un’ impresa edile possono essere trasportati in deposito presso il rivenditore di materiale edile?
In questo caso il viaggio richiederebbe formulario ed il rivenditore dovrebbe avere un’ autorizzazione?

a cura di Paola Ficco

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1456 Deposito temporaneo: il contributo della Corte di Cassazione al concetto di “collegamento funzionale”

In merito alla definizione di “deposito temporaneo” dei rifiuti provenienti da attività di manutenzione di pubblica fognatura, dalla quale traggono origine dei rifiuti come le terre e rocce da scavo, si chiede se la fattispecie di cui all’articolo 266, comma 4, Dlgs152/2006, può essere applicata anche a tale attività; oppure, se sussiste la possibilità di poterli trasportare e depositare presso la propria sede o deposito, anche alla luce delle sentenze della Cassazione (8061/2013 e 50129/2018), che in merito alla “funzionalità del deposito temporaneo collegato al luogo di produzione dei rifiuti”, permetterebbe di poter trasportare tali rifiuti presso un deposito “purché funzionalmente collegato”. Per tale ultimo aspetto, si chiede quali sono i vincoli ed i limiti ad esso applicabili.

a cura di Paola Ficco

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1457 End of waste: non è una procedura, è la qualifica del risultato di una trasformazione

Cartiera dotata di Aia, categoria Ippc 6.1b “impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o da altre materie fibrose e di carta e cartone (> 20 t/g)” nella quale è “integrata” un’autorizzazione R13 per R3 per il riutilizzo di fanghi e prodotti di scarto utili per produrre il prodotto finito.
In fase di rinnovo AIA alcuni Codici Eer originariamente autorizzati sono stati congelati poiché non inclusi nell’attività di recupero di cui al Dm 5 febbraio 1998 (come modificato dal Dm 186/2006) Allegato 4 Suballegato 1 Industria Cartaria. Per poter riprendere il ritiro dei Cer non inclusi ma idonei, l’ente preposto, ossia la provincia, equipara il sito ad un impianto di trattamento per produrre Eow e chiede una procedura per certificare il processo ed i lotti di Eow come da linee guida pubblicate in data 6 febbraio 2020. Si ritiene che una cartiera non è un impianto di trattamento rifiuti nel quale si genera un Eow da impiegare presso altri cicli produttivi, bensì un’attività industriale autorizzata al riutilizzo di rifiuti idonei che non necessita di procedura EoW e non deve attenersi alle linee guida su tale argomento.
Oltretutto essendo un impianto Ippc in Aia non valgono i limiti imposti dal Dm 186/2006 né per i quantitativi né per i Cer ritirabili, pertanto in fase di rinnovo AIA, tutti i Cer precedentemente autorizzati avrebbero potuto e dovuto rimanere tali.

a cura di Paola Ficco

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1458 Formulario: è richiesto dal centro di raccolta al destino successivo anche per il gestore del servizio pubblico

Anche la nuova formulazione dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 152/2006 al comma 7 conferma l’esclusione del formulario per il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico di raccolta, alle condizioni previste dalla lettera n) della Circolare Ministero Ambiente 4 agosto 1998 n. 812.
Ora, con l’introduzione del comma 16 all’articolo 193, che prevede la sostituzione di quest’ultima con il formulario rifiuti, dobbiamo intendere che l’esclusione non riguarderà più i trasporti dei rifiuti urbani che partono dai centri di raccolta come definiti all’articolo 183, comma 1, lettera mm)?

a cura di Paola Ficco

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1459 Mobili da cucina: il produttore non è il mobiliere perché chi si disfa è l’utente presso il quale avviene il ritiro

Soggetto che gestisce il servizio di igiene urbana e i centri di raccolta per i comuni serviti. Il comma 7 dell’articolo 193, Dlgs 152/2006 stabilisce che le disposizioni relative al formulario “non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi”.
Con la circolare n. 6 del 10 luglio 2019 “Attribuzione codice EER 20 03 07. Integrazione circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013” l’Albo Nazionale Gestori Ambientali stabilisce che le imprese che svolgono attività di vendita, produzione e montaggio di mobili di cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili possano essere iscritti alla categoria 2-bis per il trasporto dei rifiuti ingombranti Codice Eer 200307 derivanti da tale attività.
Si chiede se i mobilieri che ritirano gli ingombranti presso le utenze domestiche e li trasportano con la cat. 2-bis al centro di raccolta possano essere definiti produttori iniziali e quindi essere esentati dal formulario.

a cura di Paola Ficco

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1460 Raee: il test di funzionalità su un rifiuto è preparazione per il riutilizzo che va autorizzata in quanto operazione di recupero

Un impianto di trattamento, tramite tecnici esterni, verifica la funzionalità dei pannelli fotovoltaici dismessi (Codice Eer 16.02.14) ricevuti in impianto. La gestione dei pannelli avviene secondo la seguente procedura (previamente comunicata alla competente Amministrazione Provinciale che ha poi rilasciato l’autorizzazione ambientale): tutti i moduli sono sottoposti a test di funzionalità (finalizzato anche a misurare Voc e Isc; op. R4) e nel caso in cui, all’esito di tale verifica tecnica, essi risultino difettosi vengono avviati a triturazione con successivo recupero dei componenti; se invece risultano ancora funzionanti vengono reimmessi sul mercato, anche estero, come beni/AEE nelle forme usualmente commercializzate. Si chiede se può ritenersi corretta e legittima tale modalità di gestione incentrata sulla verifica tecnica di funzionalità (solo se il test ha esito positivo il modulo dismesso cessa di essere rifiuto – End of Waste –). Si chiede, inoltre, se l’impresa esterna che opera all’interno dell’impianto di trattamento al fine di effettuare tale test tecnico deve essere anch’essa autorizzata alla gestione dei rifiuti.

a cura di Paola Ficco

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1461 Registro: anche per i centri di raccolta (sui pericolosi) è operativo dal 26 settembre 2020

Alla luce del Dlgs 116/2020, vorrei sapere se l’obbligo di registrazione dei rifiuti in uscita da parte dei centri di raccolta è da intendersi dalla data in cui verrà pubblicato il decreto di cui all’articolo 188-bis o se tale prescrizione vale già dal 26 settembre 2020.

a cura di Paola Ficco

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1462 Registro: va annotato entro i tempi stabiliti. Quelli richiesti dalla verifica analitica non sono previsti

Tenuta del registro rifiuti in attesa della verifica analitica:
• come devono comportarsi i diversi soggetti (produttore, trasportatore, destinatario), quando l’accettazione dei rifiuti è in attesa della verifica analitica. In quale periodo è necessario inserire il movimento nel registro di carico e scarico.
• Quale CER deve essere annotato nel registro di carico e scarico rifiuti dai diversi soggetti (produttore, trasportatore, destinatario), quando il CER dell’ analisi è diverso del CER annotato sul formulario di identificazione rifiuti (esempio da un CER 080112 diventa un 080111 o viceversa).

a cura di Paola Ficco

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1463 Riempimento: resta in attesa della norma Uni

Il Dlgs 3 settembre 2020, n. 116, che modifica la parte quarta del codice ambientale (Dlgs 152/06) ha introdotto la nuova definizione di “riempimento”, la quale fa esplicito riferimento alla “normativa Uni” senza peraltro specificare di quale/i si tratti, vanificando di fatto l’attuabilità del riempimento e quindi la possibilità di presentare all’autorità amministrativa competente un progetto rispondente alla definizione testé riportata. Qualora l’Ente italiano di normazione (Uni) emani una norma tecnica che stabilisca le modalità volte a rendere idoneo un rifiuto per il riempimento, detta norma assumerà il valore di Legge o necessita, per esserlo, di un atto di trasposizione da parte del Legislatore?

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1464 Smaltimento: il rifiuto da trattamento D9 deve essere “eliminato”. Un altro D9 non lo fa

È possibile effettuare un doppio passaggio in D9? Ovvero un rifiuto parzialmente stabilizzato, prodotto da un impianto che effettua mediante l’aggiunta di chemicals un’attività D9, può essere inviato ad un ulteriore impianto che effettua un’attività D9 prima dello smaltimento finale in discarica D1?

a cura di Paola Ficco

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1465 Smaltimento e recupero: la promiscuità tra D ed R non esiste. Esiste solo l’organizzazione preventiva del gestore (con relativo regime autorizzatorio)

Si chiede se il rifiuto che scaturisce da un’operazione R12 può essere inviato a smaltimento, ove lo stesso non sia tecnicamente adatto o economicamente sostenibile per l’avvio al recupero?
Se il rifiuto prodotto da un impianto di smaltimento D13, D14 o D15 fosse tecnicamente recuperabile e, invece, è avviato a smaltimento, non si andrebbe a violare il principio della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della Direttiva 2008/98/Ce?

a cura di Paola Ficco

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1466 Microraccolta: le tappe si annotano a consuntivo e non più in via preventiva

Alla luce delle modifiche apportate dal Dlgs 3 settembre 2020, n. 116 all’articolo 193, Dlgs 152/2006 circa le tappe intermedie in microraccolta, chiediamo di avere delucidazioni se e come cambiano le modalità operative e di compilazione dei formulari. Il testo normativo precedente prevedeva di inserire nello spazio relativo al percorso tutte le tappe intermedie previste. Ora la modifica all’articolo 193 prevede di inserire nei formulari tutte le tappe intermedie effettuate.

a cura di Daniele Bagon

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1467 Aua: è obbligatoria per le procedure semplificate sui rifiuti con emissioni in atmosfera

In procedura di Aua, per le emissioni in atmosfera generate da attività di cui agli Allegati 1 e 2, Dm 5 febbraio 1998, occorre l’ autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, Dlgs 152/2006 oppure è sufficiente attuare quanto prescritto negli allegati stessi?
Attualmente, in tali casi (articolo 4, Dpr 59/2013), questa Provincia convoca specifica conferenza di servizi ed invita anche l’Ufficio regionale competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269, Dlgs 152/2006.
Tale interpretazione pertanto determina che, per tutte le comunicazioni relative alle procedure semplificate di cui all’articolo 216 nelle quali ci sono emissioni in atmosfera, scatta l’obbligo (e non la semplice facoltà) di richiedere l’Aua in quanto viene ricompresa anche l’autorizzazione di cui all’articolo 269.

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1468 Vaccini: per classificarli quando diventati rifiuti occorre risalire alle tipologie individuate dall’AIFA

Il settore vaccini avrà un’ importanza sempre più rilevante nei prossimi mesi, così come il relativo smaltimento. I vaccini, in genere, contengono al loro interno agenti patogeni deattivati e potrebbero essere classificati come rifiuti a rischio infettivo con Cer 18.01.03* HP9 (con classe 6.2 ADR di trasporto). Alternativamente, non avendo altre classi di pericolo si potrebbe pensare di assegnare il Cer 18.01.09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08 (non pericoloso).

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