Mobili da cucina: il produttore non è il mobiliere perché chi si disfa è l’utente presso il quale avviene il ritiro
Quesito numero 1459
Soggetto che gestisce il servizio di igiene urbana e i centri di raccolta per i comuni serviti. Il comma 7 dell’articolo 193, Dlgs 152/2006 stabilisce che le disposizioni relative al formulario “non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi”.
Con la circolare n. 6 del 10 luglio 2019 “Attribuzione codice EER 20 03 07. Integrazione circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013” l’Albo Nazionale Gestori Ambientali stabilisce che le imprese che svolgono attività di vendita, produzione e montaggio di mobili di cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili possano essere iscritti alla categoria 2-bis per il trasporto dei rifiuti ingombranti Codice Eer 200307 derivanti da tale attività.
Si chiede se i mobilieri che ritirano gli ingombranti presso le utenze domestiche e li trasportano con la cat. 2-bis al centro di raccolta possano essere definiti produttori iniziali e quindi essere esentati dal formulario.
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