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Deposito temporaneo: il contributo della Corte di Cassazione al concetto di “collegamento funzionale”

Argomenti trattati: Deposito temporaneo

Quesito numero 1456

In merito alla definizione di “deposito temporaneo” dei rifiuti provenienti da attività di manutenzione di pubblica fognatura, dalla quale traggono origine dei rifiuti come le terre e rocce da scavo, si chiede se la fattispecie di cui all’articolo 266, comma 4, Dlgs152/2006, può essere applicata anche a tale attività; oppure, se sussiste la possibilità di poterli trasportare e depositare presso la propria sede o deposito, anche alla luce delle sentenze della Cassazione (8061/2013 e 50129/2018), che in merito alla “funzionalità del deposito temporaneo collegato al luogo di produzione dei rifiuti”, permetterebbe di poter trasportare tali rifiuti presso un deposito “purché funzionalmente collegato”. Per tale ultimo aspetto, si chiede quali sono i vincoli ed i limiti ad esso applicabili.

risponde Paola Ficco