Formulario: è richiesto dal centro di raccolta al destino successivo anche per il gestore del servizio pubblico
Quesito numero 1458
Anche la nuova formulazione dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 152/2006 al comma 7 conferma l’esclusione del formulario per il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico di raccolta, alle condizioni previste dalla lettera n) della Circolare Ministero Ambiente 4 agosto 1998 n. 812.
Ora, con l’introduzione del comma 16 all’articolo 193, che prevede la sostituzione di quest’ultima con il formulario rifiuti, dobbiamo intendere che l’esclusione non riguarderà più i trasporti dei rifiuti urbani che partono dai centri di raccolta come definiti all’articolo 183, comma 1, lettera mm)?
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