Rifiuto: è tale ciò di cui il detentore/produttore si disfa e non altro
La massima
Costituisce abbandono di rifiuti e pertanto è penalmente sanzionata la condotta di disfarsi di materiali edili senza autorizzazioni in un terreno di proprietà, seppur recintato.
I Giudici della Suprema Corte hanno confermato che la nozione di rifiuto va ricondotta alla formulazione dell’articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 comprendente “qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
A nulla è valsa l’impugnazione della contestazione da parte dell’imputato che riteneva che depositare materiali edili su un terreno di proprietà, recintato e chiuso da un lucchetto, potesse escludere l’intenzione soggettiva del disfarsi. (C.K.)
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