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Recupero: l’eterno problema di quante volte può essere compiuta la messa in riserva

Argomenti trattati: Recupero/Riciclo/End of waste/Mps

Quesito numero 1442

La ditta A produce rifiuti (imballaggi misti) e la ditta B li preleva per portarli presso il proprio impianto di gestione rifiuti (autorizzato in Aia): sul formulario viene indicato che il rifiuto è sottoposto a R13 presso tale impianto della ditta B.
La ditta B, a sua volta, prende tale rifiuto per condurlo, alternativamente, verso tre differenti impianti: gli impianti 1 e 2 sono autorizzati a svolgere una qualsiasi operazione da R1 a R12 oltre a R13, l’impianto 3 è autorizzato solo per l’operazione R13.
Sul formulario per il trasporto dall’impianto della ditta B, agli impianti 1, 2 e 3 viene indicato che il rifiuto verrà sottoposto a R13.
L’Aia dell’impianto B contiene la seguente prescrizione: “I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto; in tal senso i rifiuti recuperati ai sensi del Reg. Ue n. 333/2011 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro un massino di sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto”.
Si chiede se sono legittimi i trasferimenti dall’impianto B agli impianti 1, 2 e 3 (soprattutto il 3).

risponde Paola Ficco