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Deposito temporaneo: la disciplina intertemporale

Argomenti trattati: Deposito temporaneo

Quesito numero 1435

A seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 34/2020 sono state abrogate le deroghe relative alla tenuta del deposito temporaneo dei rifiuti; il quesito riguarda in particolare il limite temporale massimo per avviare i rifiuti a recupero o smaltimento (un anno e poi 18 mesi ricondotti a un anno). Si chiede pertanto chiarezza riguardo ai seguenti casi:
– un’azienda che ha prodotto un rifiuto a maggio 2019, grazie alla modifica prevista dal Dl 18 del 17 marzo 2020, ha visto posticipare l’obbligo di avvio a recupero o smaltimento da maggio 2020 a novembre 2020. A seguito dell’abrogazione, dal 19 luglio 2020 l’azienda si trova ad avere in deposito rifiuti che hanno superato il limite dei 12 mesi: potrà comunque effettuare lo smaltimento entro novembre 2020 oppure dovrà procedere con lo scarico il prima possibile, rimanendo nel frattempo passibile di sanzione?
– Un’azienda che ha prodotto un rifiuto a luglio 2019, grazie alla modifica prevista dal Dl 18 del 17 marzo 2020, ha visto posticipare l’obbligo di avvio a recupero o smaltimento da luglio 2020 a gennaio 2021. A seguito dell’abrogazione, l’azienda è obbligata ad organizzare l’avvio a recupero o smaltimento nel più breve tempo possibile, dato che, senza preavviso, la norma ha anticipato l’obbligo di 6 mesi?

Si può ritenere che il limite dei 12 mesi si possa applicare solo ai rifiuti prodotti dopo il 19 luglio 2020, mentre per i rifiuti prodotti fino al 18 luglio 2020 resta valido il termine dei 18 mesi?

risponde Paola Ficco