Rifiuti n. 286
agosto-settembre 2020
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1433 Classificazione: il primo metodo è l’origine (“fonte”) ma non è l’unico

Se un borsettificio produce rifiuti tessili provenienti dalla lavorazione delle fodere interne delle borse (costituiti quindi non da pelle o cuoio, ma da tessuto di cotone), è corretto attribuire a tali rifiuti il codice Eer 040222 (rifiuti da fibre tessili lavorate), anziché il codice 040109 (rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura [della pelle])?

a cura di Paola Ficco

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1434 Classificazione: la confusione tra “Cer” e “Codice Eer” è solo formale e non sostanziale

L’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE conferisce alla Commissione Ue il potere di adottare l’Elenco dei rifiuti, con funzione integratrice della direttiva medesima. Tale articolo 7 stabilisce che “l’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione” di rifiuto.

a cura di Paola Ficco

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1435 Deposito temporaneo: la disciplina intertemporale

A seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 34/2020 sono state abrogate le deroghe relative alla tenuta del deposito temporaneo dei rifiuti; il quesito riguarda in particolare il limite temporale massimo per avviare i rifiuti a recupero o smaltimento (un anno e poi 18 mesi ricondotti a un anno). Si chiede pertanto chiarezza riguardo ai seguenti casi:
– un’azienda che ha prodotto un rifiuto a maggio 2019, grazie alla modifica prevista dal Dl 18 del 17 marzo 2020, ha visto posticipare l’obbligo di avvio a recupero o smaltimento da maggio 2020 a novembre 2020. A seguito dell’abrogazione, dal 19 luglio 2020 l’azienda si trova ad avere in deposito rifiuti che hanno superato il limite dei 12 mesi: potrà comunque effettuare lo smaltimento entro novembre 2020 oppure dovrà procedere con lo scarico il prima possibile, rimanendo nel frattempo passibile di sanzione?
– Un’azienda che ha prodotto un rifiuto a luglio 2019, grazie alla modifica prevista dal Dl 18 del 17 marzo 2020, ha visto posticipare l’obbligo di avvio a recupero o smaltimento da luglio 2020 a gennaio 2021. A seguito dell’abrogazione, l’azienda è obbligata ad organizzare l’avvio a recupero o smaltimento nel più breve tempo possibile, dato che, senza preavviso, la norma ha anticipato l’obbligo di 6 mesi?

Si può ritenere che il limite dei 12 mesi si possa applicare solo ai rifiuti prodotti dopo il 19 luglio 2020, mentre per i rifiuti prodotti fino al 18 luglio 2020 resta valido il termine dei 18 mesi?

a cura di Paola Ficco

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1436 End of Waste: il vetro in ingresso è solo quello previsto dal Regolamento (Ue) 1179/2012

Si chiede se ritenete possibile, essendoci il Regolamento (Ue) 1179/2012 sui rottami di vetro, prevedere l’EoW anche al di fuori di tale Regolamento nel rispetto di quanto stabilito dall’attuale formulazione dell’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 con provenienza da rifiuti diversi ma nel rispetto delle condizioni generali previsti nel comma 1 di detto articolo. In sostanza, i criteri specifici adottati nel 2012 per il vetro rendono comunque percorribile la strada di individuazione di un EoW per rottami vetrosi non ricompresi nell’ambito di applicazione del Regolamento e per i quali quindi non sono stati individuati criteri specifici? Oppure, visto che vi è un Regolamento specifico, un vetro non rientrante nelle specifiche dello stesso non potrà mai essere EOW anche se conforme alle condizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio?

a cura di Paola Ficco

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1437 Pneumatici fuori uso: se prodotti dal cittadino sono rifiuti urbani

Stante l’appartenenza degli pneumatici ai rifiuti speciali che, come tali, debbono essere avviati a recupero dai soggetti autorizzati (officine, gommisti), qualora un privato detenesse un vecchio pneumatico (ad es., in una pertinenza della propria abitazione), a chi dovrebbe rivolgersi per il conferimento?
Pongo tale quesito perché si tratta di casi tutt’altro che infrequenti e per i quali al momento non sembra si sia arrivati ad una soluzione.

a cura di Paola Ficco

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1438 Recupero: l’Mps (End of Waste) resta rifiuto se il produttore le attribuisce un Codice e la fa viaggiare con formulario

L’allegato IV del Dm 186/2006 è nato per soddisfare quanto imposto dalla Comunità europea in riferimento ai quantitativi dei rifiuti da riportare nelle autorizzazioni, ma non avendo imposto la provenienza (ritengo con giusta causa), ha dato la possibilità di accedere al ripristino ambientale (R10) a quelle società che non hanno nessuna autorizzazione. Si ritiene a ragion veduta che chi ha stilato l’allegato IV e non ha inserito la provenienza del rifiuto, ha previsto la possibilità di accedere a ripristino ambientale, non solo alle società autorizzate in procedura semplificata in R13/R5 secondo il Dm 5 febbraio 1998, ma anche a società che non hanno tale autorizzazione (Lavori autostradali, società pubbliche e private di sbancamenti e/o demolizione o Società come la nostra che produce Mps – End of Waste).
Ma con quale codice Eer? Ricordando che produciamo esclusivamente Mps conformi all’Allegato 3 del Dm 186/2006, con autorizzazione in AIA, in cui è prevista la possibilità di inviare MPS non conformi o che non hanno commerciabilità momentanea, presso un impianto di recupero ambientale in R10. Si chiede un’ opinione sulla non veridicità del Codice Eer 19, in quanto la nostra società produce esclusivamente Mps e non è autorizzata ad effettuare processi di declassamento rifiuti.

a cura di Paola Ficco

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