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Recupero: l’Mps (End of Waste) resta rifiuto se il produttore le attribuisce un Codice e la fa viaggiare con formulario

Argomenti trattati: Recupero/Riciclo/End of waste/Mps

Quesito numero 1438

L’allegato IV del Dm 186/2006 è nato per soddisfare quanto imposto dalla Comunità europea in riferimento ai quantitativi dei rifiuti da riportare nelle autorizzazioni, ma non avendo imposto la provenienza (ritengo con giusta causa), ha dato la possibilità di accedere al ripristino ambientale (R10) a quelle società che non hanno nessuna autorizzazione. Si ritiene a ragion veduta che chi ha stilato l’allegato IV e non ha inserito la provenienza del rifiuto, ha previsto la possibilità di accedere a ripristino ambientale, non solo alle società autorizzate in procedura semplificata in R13/R5 secondo il Dm 5 febbraio 1998, ma anche a società che non hanno tale autorizzazione (Lavori autostradali, società pubbliche e private di sbancamenti e/o demolizione o Società come la nostra che produce Mps – End of Waste).
Ma con quale codice Eer? Ricordando che produciamo esclusivamente Mps conformi all’Allegato 3 del Dm 186/2006, con autorizzazione in AIA, in cui è prevista la possibilità di inviare MPS non conformi o che non hanno commerciabilità momentanea, presso un impianto di recupero ambientale in R10. Si chiede un’ opinione sulla non veridicità del Codice Eer 19, in quanto la nostra società produce esclusivamente Mps e non è autorizzata ad effettuare processi di declassamento rifiuti.

risponde Paola Ficco