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Organismo di vigilanza “231” ed ambiente

Argomenti trattati: Responsabilità 231

La specificità della materia ambientale pone tre questioni sulla composizone e funzionamento dell’organismo di vigilanza nel sistema “231”: 1) l’applicazione dell’articolo 6, comma 4, del Decreto del 2001 per il quale negli “enti di piccole dimensioni” i compiti di vigilanza possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente e non da un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV); 2) la composizione dell’organismo di vigilanza, considerata la possibilità di nomina di soggetti in conflitto di interessi per avere compiti di responsabilità e di controllo; 3) l’applicazione del comma 4-bis, dell’articolo 6 del Dlgs 231, aggiunto dalla legge di stabilità 2012, secondo cui “nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza”.