La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
In riferimento alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani, si domanda se un centro di raccolta, che rispetta i requisiti di cui all’articolo 2, comma 3, Dm 8 aprile 2008, può accettare rifiuti pericolosi prodotti da utenze domestiche (es. Raee pericolosi).
Una società che provvede a fare la distruzione di carta confidenziale con trituratore mobile sistemato sul mezzo di trasporto.
La società regolarmente iscritta all’Albo gestori Ambientali arriva sul sito, raccoglie i contenitori dal cliente e sul mezzo esegue la distruzione della carta con trituratore mobile.
La società emette un formulario ove si dichiara produttore del rifiuto e consegna lo stesso a impianto autorizzato.
L’impianto mobile non è dotato di autorizzazione specifica alla triturazione.
Si chiede un vostro parere in merito all’attività svolta.
Un impianto autorizzato in procedura ordinaria, ex articolo 208, per la sola operazione R3 è tenuto alla presentazione del Piano di emergenza interna di cui all’articolo 26-bis della Legge 132/2018, non avendo stoccaggio di rifiuti?
La circolare del MinAmbiente n. 000121 del 21 gennaio 2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti per la prevenzione dei rischi” al paragrafo 6 “Modalità di gestione” fa riferimento alla figura del direttore tecnico dell’impianto definendone i requisiti soggettivi, fra cui il titolo di studio, i compiti e le modalità di espletamento dell’incarico. Nello specifico “si raccomanda che il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l’orario i operatività dello stesso…”. La figura del direttore tecnico non trova riscontro nell’attuale impianto legislativo, mentre in passato era chiaramente indicata nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 paragrafo 5.1.2 laddove si parlava della documentazione a corredo della domanda di autorizzazione. Si chiede di sapere se quanto riportato dalla Circolare sia vincolante per un impianto e nello specifico per un impianto che non sia autorizzato allo stoccaggio, ma alla sola operazione R3 e se è vigente il disposto della Delibera del 1984.
Possibile realizzazione di un impianto di gassificazione al plasma di rifiuti pericolosi, il cui syngas prodotto, previo trattamento di purificazione, verrebbe inviato ad un motore per la produzione di energia elettrica.
In ordine all’ambito di applicazione della disciplina sul coincenerimento/incenerimento di rifiuti e in particolare, l’articolo 237-quater, comma 2, Dlgs 152/2006 si chiede di sapere quando un syngas può considerarsi “pulito” e quindi non più un rifiuto, in altre parole a quali concentrazioni limite occorre fare riferimento?
Un’azienda cliente è in possesso di una autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili, con pretrattamento con fossa Imhoff e scarico finale in sub-irrigazione; tale autorizzazione è stata rilasciata nel 2017 dal Comune di competenza ai sensi dell’articolo 124, Dlgs 152/2006. Da una verifica esterna ISO 14001 è stata contestata la liceità di tale autorizzazione, in quanto il Comune avrebbe dovuto pretendere la richiesta di un’Aua ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 59/2013.
Anche alla luce della Circolare Minambiente del 7 novembre 2013, che sembra regolamentasse soltanto le comunicazioni (ex articolo 216) e le autorizzazioni generali (ex articolo 272, comma 2), si chiede se l’Aua debba comunque essere richiesta o sia ammesso il ricorso al regime ordinario previsto dall’articolo 124, Dlgs 152/2006.
Il Dm 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, […]) prevede all’allegato 3 che “il calcolo della sostanza secca è effettuato secondo la norma UNI EN 14346”.
Tuttavia, tale norma è stata successivamente ritirata dall’ente e non sostituita. Il laboratorio di analisi che deve caratterizzare il rifiuto e non può prescindere dal quantificare tale parametro come si deve comportare?
Si chiede di sapere come determinare l’importo delle garanzie finanziarie per la spedizione di rifiuti con codice Eer 191212 e destinati a recupero in Tunisia. Il Dm 370/1998, all’allegato 3, per il calcolo di S o R non fa nessun riferimento alla lista verde, questo significa che è pari a zero o bisogna scegliere tra ambra e rossa? In questo caso, a quale lista bisogna fare riferimento?
In caso di trasporti transfrontalieri intermodali può succedere che ci siano delle differenze tra il peso del produttore e il peso verificato a destino. Quale peso deve essere indicato nel registro di carico/scarico rifiuti dai vari soggetti coinvolti? Possono esserci delle differenze? Quali sono le sanzioni previsti dalla legge se i pesi indicati dai soggetti coinvolti non coincidono?
Un trasportatore straniero che trasporta esclusivamente rifiuti dall’estero verso l’Italia deve essere iscritto all’Albo gestori in categoria 4/5?
Un intermediario straniero, che organizza esclusivamente trasporti di rifiuti dall’estero verso l’Italia deve essere iscritto all’Albo gestori in categoria 8?