Piano di emergenza interna: riguarda stoccaggio e lavorazione di rifiuti, quindi nessun gestore è escluso
Quesito numero 1379
Un impianto autorizzato in procedura ordinaria, ex articolo 208, per la sola operazione R3 è tenuto alla presentazione del Piano di emergenza interna di cui all’articolo 26-bis della Legge 132/2018, non avendo stoccaggio di rifiuti?
La circolare del MinAmbiente n. 000121 del 21 gennaio 2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti per la prevenzione dei rischi” al paragrafo 6 “Modalità di gestione” fa riferimento alla figura del direttore tecnico dell’impianto definendone i requisiti soggettivi, fra cui il titolo di studio, i compiti e le modalità di espletamento dell’incarico. Nello specifico “si raccomanda che il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l’orario i operatività dello stesso…”. La figura del direttore tecnico non trova riscontro nell’attuale impianto legislativo, mentre in passato era chiaramente indicata nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 paragrafo 5.1.2 laddove si parlava della documentazione a corredo della domanda di autorizzazione. Si chiede di sapere se quanto riportato dalla Circolare sia vincolante per un impianto e nello specifico per un impianto che non sia autorizzato allo stoccaggio, ma alla sola operazione R3 e se è vigente il disposto della Delibera del 1984.
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