Recupero energetico: mancano le norme tecniche per considerare “purificato” un syngas da rifiuti
Quesito numero 1380
Possibile realizzazione di un impianto di gassificazione al plasma di rifiuti pericolosi, il cui syngas prodotto, previo trattamento di purificazione, verrebbe inviato ad un motore per la produzione di energia elettrica.
In ordine all’ambito di applicazione della disciplina sul coincenerimento/incenerimento di rifiuti e in particolare, l’articolo 237-quater, comma 2, Dlgs 152/2006 si chiede di sapere quando un syngas può considerarsi “pulito” e quindi non più un rifiuto, in altre parole a quali concentrazioni limite occorre fare riferimento?
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.