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End of waste solo con recupero effettivo

Argomenti trattati: Recupero/Riciclo/End of waste/Mps
Sentenza 30 agosto 2019, n. 36692

La massima
Con il Dlgs 205/2010 non è venuta meno la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero, perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Infatti, la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero. È una costante che percorre, trasversalmente, tutte le definizioni e modifiche legislative intervenute nel tempo.
È sì vero che il comma 2 del suddetto articolo estende l’operazione di recupero dei rifiuti anche al solo controllo per verificare se siano soddisfatti i criteri End of waste tuttavia, a prescindere dalla immediata precettività o meno di tale indicazione, si tratta pur sempre di operazione di “recupero” che, in quanto tale, è comunque necessario che venga effettuata da soggetto autorizzato. (C.K.)