La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
In un centro di raccolta di cui al Dm 8 aprile 2008 può essere raccolto il rifiuto da spazzamento delle strade, Codice EER 200303, portato dal gestore del servizio pubblico e destinato a recupero?
Impianto di stoccaggio di rifiuti recuperabili e non, con contestuale attività di microraccolta presso la clientela. La maggior parte dei rifiuti gestiti è costituita da olii esausti, batterie esauste e filtri dell’olio. La raccolta e il trasporto avvengono utilizzando diverse tipologie di contenitori, tra cui i fusti per la raccolta degli olii esausti. In ordine a tali fusti, nell’ambito di una verifica presso un’autofficina nostra cliente, un Organo di controllo ha contestato che, all’atto del loro ritiro, sia lasciata al cliente la stessa specie di imballaggio precedentemente utilizzata per contenere la medesima tipologia di rifiuto. Il tutto ritenendo che detti contenitori non possano essere qualificati come imballaggi in quanto l’articolo 218, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 fa riferimento al contenuto espresso come “merce”. In sostanza, in quanto destinato a contenere rifiuti il fusto diventerebbe esso stesso, al termine del primo ciclo di utilizzo, un rifiuto e pertanto occorrerebbe un’operazione di bonifica per ricondurlo allo stato di “bene”. Si chiede di conoscere la Vostra opinione sul punto.
Piattaforma petrolifera in off shore sulla quale potrebbero essere prodotti rifiuti da manutenzione.
La piattaforma ha una “sede operativa di riferimento” che è una centrale a terra.
Nello specifico, si chiede dove debba essere tenuto il registro di carico e scarico rifiuti, se sulla piattaforma oppure a terra (nella centrale on shore di riferimento) e/o se vi sono altre condotte da osservare.
Il Dpr 160/2010 (relativo al Suap) esclude dal suo ambito di applicazione “gli impianti e le infrastrutture energetiche …” (articolo 2, comma 4). Il Dpr 59/2013 (relativo all’Aua) conferma la natura del Suap e non modifica l’esclusione degli impianti energetici dalla competenza del Suap.
Con la Circolare n. 19/2013, la Regione Lombardia ha ritenuto esclusi dall’ambito di applicazione dell’Aua i procedimenti che si caratterizzano per “l’unicità” e che prevedono quindi l’accorpamento di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto: il procedimento unico (articolo 208, Dlgs 152/2006); l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, relativamente sia alle autorizzazioni ex articolo 12, Dlgs 387/2012 sia alle procedure semplificate di cui al Dlgs 28/2011.
La Regione Lombardia ha concluso che per tali procedimenti si continua a fare riferimento alle normative settoriali.
Si chiede di sapere se per i procedimenti autorizzatori indicati deve essere esclusa l’Aua e se le eventuali autorizzazioni ambientali sono comprese nello stesso atto autorizzativo rilasciato a conclusione del procedimento unico. I rinnovi delle autorizzazioni ambientali ottenuti in Autorizzazione unica vanno richiesti alla Provincia escludendo l’Aua.
Se l’autorizzazione unica rilasciata non contempli espressamente anche le autorizzazioni settoriali l’impianto potrebbe essere considerato come non autorizzato, e quindi sanzionabile?
Una Società possiede una discarica per rifiuti non pericolosi, alla quale arrivano richieste per il conferimento rifiuti solidi il cui parametro DOC, riferito al test di cessione nell’eluato, supera il limite della tabella 5, Dm 27 settembre 2010 (pari a 100 mg/l), ma che ricadono nella lettera b) del regime di esclusione dell’applicazione del limite di concentrazione del parametro DOC.
Tale impianto non avendo deroghe autorizzative su tale parametro, può accettare rifiuti con CER indicati nella lettera b) sopra citata? E quali sono i criteri per verificare la consistente riduzione del contenuto di sostanze organiche, negli stessi rifiuti, mediante idonei processi di trattamento?
Un libero professionista che sostituisce due pc portatili o due monitor può conferirli al centro di raccolta comunale? Qualcuno si è espresso positivamente alla luce della lettera l), articolo 4, Dlgs 49/2014 che definisce i “Raee provenienti dai nuclei domestici”. Il libero professionista può trasportare i due pc portatili o i due monitor senza formulario poiché è come trasportasse rifiuti domestici? Si ritiene di no poiché si tratta comunque di trasporto effettuato da una ditta ma d’altra parte nessun professionista avrà mai un veicolo iscritto all’albo per questo trasporto. Nel caso si potrebbe invocare il comma 4 dell’articolo 193, Dlgs 152/2006 (trasporto occasionale e saltuario non oltre i 30 kg?
Con riferimento all’articolo 28, Dlgs 49 del 14 marzo 2014, pare di capire che il produttore ha l’obbligo di riportare sulle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) il marchio (inteso come nome del produttore, logo se registrato o numero di registrazione). Nella guida del registro produttori Aee viene riportato che l’indicazione del marchio non è obbligatoria, in quanto non è detto che ogni produttore abbia registrato un marchio a livello nazionale, europeo o internazionale. Quindi, il produttore obbligatoriamente sull’apparecchiatura dovrebbe riportare il numero di iscrizione e il simbolo del bidone barrato. È corretto?
Quindi, il produttore deve avere obbligatoriamente un marchio o no e nel caso in cui il produttore riporti, per esempio, il proprio nome sull’apparecchiatura, ma non ha il marchio registrato, è sanzionabile?
Si chiede inoltre di avere conferma che la legge 3 maggio 2019, n. 37, prevede che se per motivi legati alle dimensioni o al funzionamento del prodotto è impossibile apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettronica, questi devono essere apposti sull’imballaggio e/o sulle istruzioni per l’uso.
Classificazione di un rifiuto contenente “Silice cristallina”. Si tratta di un rifiuto costituito da “polveri di sabbiatura”.
Dai dati forniti dal produttore del rifiuto e le indicazioni presenti sulla scheda di sicurezza della “sabbia” utilizzata come materia prima, si evidenzia la presenza di quarzo (CAS 14808-60-7).
Sulla scheda di sicurezza viene indicato che la materia prima risulta essere “non pericolosa” in quanto “Questo prodotto contiene meno dell’1% di quarzo (frazione fine), classificato come STOT RE1”.
Analiticamente è possibile definire la quantità di quarzo contenuta nel rifiuto ma, di questa quantità, non è possibile definirne la “frazione fine”.
È corretto, nel giudizio di classificazione del rifiuto, non affidare alcuna pericolosità al quarzo basandosi sulle indicazioni fornite dalla scheda di sicurezza?