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Autorizzazione: il disordine di quando è “unica” ma non è l’Aua

Argomenti trattati: Autorizzazioni

Quesito numero 1372

Il Dpr 160/2010 (relativo al Suap) esclude dal suo ambito di applicazione “gli impianti e le infrastrutture energetiche …” (articolo 2, comma 4). Il Dpr 59/2013 (relativo all’Aua) conferma la natura del Suap e non modifica l’esclusione degli impianti energetici dalla competenza del Suap.
Con la Circolare n. 19/2013, la Regione Lombardia ha ritenuto esclusi dall’ambito di applicazione dell’Aua i procedimenti che si caratterizzano per “l’unicità” e che prevedono quindi l’accorpamento di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto: il procedimento unico (articolo 208, Dlgs 152/2006); l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, relativamente sia alle autorizzazioni ex articolo 12, Dlgs 387/2012 sia alle procedure semplificate di cui al Dlgs 28/2011.
La Regione Lombardia ha concluso che per tali procedimenti si continua a fare riferimento alle normative settoriali.
Si chiede di sapere se per i procedimenti autorizzatori indicati deve essere esclusa l’Aua e se le eventuali autorizzazioni ambientali sono comprese nello stesso atto autorizzativo rilasciato a conclusione del procedimento unico. I rinnovi delle autorizzazioni ambientali ottenuti in Autorizzazione unica vanno richiesti alla Provincia escludendo l’Aua.
Se l’autorizzazione unica rilasciata non contempli espressamente anche le autorizzazioni settoriali l’impianto potrebbe essere considerato come non autorizzato, e quindi sanzionabile?