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Formulario: la semplificazione della tracciabilità dei rifiuti inizia dalla trasmissione della quarta copia

Argomenti trattati: Tracciabilità

L’articolo 194-bis, comma 3, Dlgs 152/2006 si limita a prevedere che il formulario possa essere trasmesso mediante Pec, senza precisarne le modalità. In assenza di un decreto ministeriale attuativo dell’articolo 194-bis, la disciplina cui fare riferimento è oggi rappresentata dal Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (cd. “Codice dell’amministrazione digitale” o “Cad”), che regola la trasmissione e la conservazione dell’informazione in modalità digitale. Pertanto, quando si parla di trasmissione della quarta copia mediante Pec, occorre adottare il linguaggio del Cad e seguirne le regole.
Il presente intervento, nell’attesa di chiarimenti ufficiali, intende esaminare e invitare a riflettere su tali regole “digitali”, niente affatto semplici, che disciplinano questa nuova modalità di trasmissione.