Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Carenza del titolo abilitativo: configura sempre la gestione non autorizzata

Argomenti trattati: Autorizzazioni
Sentenza 6 febbraio 2019, n. 5817

La massima
Rifiuti – Procedura semplificata di recupero – Articolo 216, Dlgs 152/2006 – Messa in riserva di rifiuti non indicati nella comunicazione alla Provincia – Reato di gestione illecita – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Configurabilità dell’ipotesi attenuata di carenza dei requisiti o delle condizioni richieste per l’iscrizione – Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 – Applicabilità limitata ai soli casi in cui la carenza attiene alle modalità di esercizio dell’attività – Insussistenza
Gestire rifiuti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni o nelle iscrizioni non può mai configurare l’ipotesi di reato (attenuata) di carenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.
È quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza 5817/2019 in cui ribadisce il principio secondo il quale, nell’ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, il reato (attenuato) di cui all’articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 è configurabile solo nei casi in cui tale carenza attenga alle modalità di esercizio dell’attività, come, per esempio, nel caso di trasporto di rifiuti con mezzi diversi da quelli comunicati.
Nella diversa ipotesi in cui la carenza si risolva nella sostanziale inesistenza del titolo abilitativo, invece, si configura sempre una illecita gestione (articolo 256, comma 1), “che certamente sussiste quando oggetto dell’attività sono rifiuti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni ed iscrizioni”.
La Suprema Corte ha così respinto il ricorso presentato da un soggetto iscritto in procedura semplificata (ex articolo 216, Dlgs 152/2006) condannato per aver messo in riserva rifiuti diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione inviata alla Provincia di Pordenone. (A.G.)