Stoccaggi rifiuti: le nuove linee guida ministeriali per sconfiggere gli incendi
OGGETTO: Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”
Frutto di stretti confronti con le Regioni e il sistema agenziale, l’atto sembra fugare le perplessità sollevate da più parti nei confronti della precedente Circolare prot. 4064 del 15 marzo 2018, ora sostituita. La Circolare richiama alcuni importanti concetti già contenuti nelle Bat (Best available technique) richieste dalla disciplina sulla prevenzione integrata dell’inquinamento con il Dm 29 gennaio 2007 per gli impianti di gestione. Anche se la Circolare indica “percorsi utili per la gestione delle situazioni critiche” che le Autorità competenti devono implementare, ferme le norme vigenti, non si può non rilevare che il Dm 29 gennaio 2007 è stato ampiamente superato dalla Decisione 1147/2018/Ce né può più essere preso in considerazione per la concessione delle Aia poiché non costituisce più un “riferimento normativo”. Tale Dm potrà essere solo considerato “utile riferimento tecnico per le parti non compiutamente illustrate e approfondite nei Bref comunitari” (Circolare Minambiente prot. 0022295 del 27 ottobre 2014 recante linee d’indirizzo in tema di Aia). Ma non è il caso di specie, poiché le conclusioni sulle Bat di cui alla Decisione 1147/2018/Ce cit. sono molto dettagliate.
Un disallineamento normativo non apprezzabile e di cui non si sentiva la mancanza.
Dopo una ricognizione dei sistemi autorizzatori, la Circolare consiglia “caldamente” le autorità competenti di indicare le misure precauzionali e di sicurezza per prevenire il rischio di incendi nell’ambito dell’autorizzazione e che la garanzia finanziaria sia commisurata anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati.
La prevenzione del rischio è suggerita mediante una serie di misure tra le quali informazione e formazione del personale (ai sensi degli articoli 36 e 37, Dlgs 81/2008 sulla sicurezza), videosorveglianza e “adeguata sistemazione della viabilità interna e degli spazi” e la differenziazione delle aree di stoccaggio. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate per rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti. Vengono inoltre prescritte una serie di misure per i recipienti (dalle sigle ai mezzi di presa). Per i serbatoi di liquidi si prescrive un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del serbatoio contenuto o, se più serbatoi, “almeno al 110% del volume” del serbatoio con volume maggiore. Tali attività e mezzi di prevenzione possono essere inseriti come prescrizioni nelle autorizzazioni. Dopo aver richiamato la figura del direttore tecnico, la Circolare individua modalità e accorgimenti gestionali; tra questi spicca l’accettazione di rifiuti non pericolosi con “voce a specchio” (a volte pericolosi e a volte no): potranno essere accettati solo previa verifica della non pericolosità. Se la verifica di accettabilità è effettuata anche con analisi, questa va eseguita ad ogni conferimento. Sono esclusi i rifiuti che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore). In tal caso la verifica va eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, salvo che nell’autorizzazione non sia specificata una cadenza superiore. Per gli impianti non in Aia, la Circolare sottolinea l’importanza “di una strategia che assicuri una maglia di controlli sinergici e non ridondanti”.
(Paola Ficco)
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