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Luci e ombre nei criteri di utilizzabilità in agricoltura dei fanghi fissati dalla Cassazione

Argomenti trattati: Fanghi

La Cassazione, dopo aver precisato le condizioni previste dal Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99 per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, escludendone la sussistenza quando i fanghi provengano dal trattamento di scarichi da insediamenti industriali ed artigianali insistenti nelle fognature urbane asservite agli impianti di depurazione, ha affermato che quando nei fanghi siano presenti idrocarburi, parametro non previsto dall’allegato IA del citato Decreto n. 99, l’utilizzo agronomico deve ritenersi vietato quando risulti il superamento dei parametri previsti dalla Tabella 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV Dlgs 152/2006 in tema di bonifiche, senza che rilevi la mancata assegnazione della caratteristica di pericolo HP7 “cancerogeno”, trattandosi di accertamento superfluo, in quanto tale caratteristica non è l’unica a definire la pericolosità del rifiuto.