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Il punto della Cassazione sul trattamento dei fanghi in agricoltura

Argomenti trattati: Fanghi
Sentenza 6 giugno 2017, n. 27958

La massima
Trattamento fanghi in agricoltura – Regime normativo applicabile – Dlgs 99/1992 – Esaustività – Esclusione – Integrazione con la normativa generale sui rifiuti ex Dlgs 152/2006 – Necessità – Limiti sostanze pericolose – Parametro “idrocarburi totali” – Non previsto dal Dlgs 99/1992 – Utilizzo dei limiti previsti dal Dlgs 152/2006 – Legittimità
1.
Il Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99 consente l’utilizzazione in agricoltura unicamente dei fanghi (umidi-disidratati, essiccati) provenienti da processi di depurazione degli scarichi di insediamenti civili, misti o produttivi assimilabili ai primi, nonché dei fanghi trattati, senza alcuna distinzione tra quelli derivanti da cicli di lavorazione o da processi di depurazione, mentre restano esclusi sia i fanghi di depurazione degli scarichi produttivi “non assimilabili”, sia i fanghi provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall’art. 2 del decreto n. 99 del 1992, sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati all’agricoltura.
2. Il fango di depurazione che deriva da attività produttive che generano scarti liquidi di natura industriale non può essere impiegato “tal quale”, ma deve essere sottoposto, rispettate tutte le altre condizioni, ad uno specifico ciclo di trattamento che ne renda compatibile l’impiego con la destinazione finale, dovendo essere ricondotto alle stesse caratteristiche di un fango derivante da scarichi civili e quindi depurato di tutte quelle componenti di contaminazione tipicamente di origine industriale, in modo che rispetti i limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato, rappresentati, in via generale, da quelli previsti in materia di bonifiche dalla Tabella 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV, Dlgs 152/2006, salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi, siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (nella specie il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99).
3. La mancata previsione nel Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99 del parametro “idrocarburi totali” non implica che per escludere la natura pericolosa dei fanghi sia necessario accertare che in essi siano del tutto mancanti gli idrocarburi, poiché tale soluzione equivale ad affermare, senza fondamento alcuno, che tutto ciò che non è indicato nel decreto n. 99 del 1992 non debba essere contenuto nei fanghi e ciò avvalorerebbe una interpretazione non praticabile, potendo determinate sostanze, in quanto ubiquitarie, esservi contenute in natura.
4. Il divieto di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione contenenti idrocarburi in concentrazioni superiori a quelle previste per il terreno in materia di bonifiche dalla Tabella 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV, Dlgs 152/2006, opera anche se ad essi, quali rifiuti, non risulti assegnata la caratteristica di pericolo HP7 “cancerogeno” – da effettuarsi, secondo l’art. 6-quater del Dl 30 dicembre 2008, n. 208, inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell’Allegato A al Dm 7 novembre 2008, a sua volta recante, nelle note in calce, nel testo modificato dal Dm 4 agosto 2010, il rinvio al parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successivi aggiornamenti, sulle procedure di classificazione dei rifiuti contenenti “idrocarburi totali (TH C)” di origine non nota – trattandosi di accertamento superfluo, in quanto tale caratteristica non è l’unica a definire la pericolosità del rifiuto. (Nella specie “dalle analisi emergeva che in quasi tutti i campioni variamente analizzati i valori di idrocarburi non solo erano superiori ai limiti per destinazione a verde sopra riportata (colonna A), ma erano anche superiori ai limiti per destinazione industriale di cui alla colonna 8 della stessa tabella). (P.Fim.)