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Trasporto: le 48 ore sono riferite solo alle soste

Argomenti trattati: Raccolta/trasporto/Adr

Quesito numero 1226

Nel caso in cui un trasporto di rifiuti superi le 48 ore, come va annotato sul registro del trasportatore? È vero che l’art. 193 comma 12 recita “La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’art.183 comma 1 lett. l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.”, ma potrebbe verificarsi che il trasporto superi le 48 ore in caso di trasporto transfrontaliero, o per cause di forza maggiore, tipo terremoto, interruzioni di strade, …
In tali casi si deve riportare qualche annotazione particolare sul registro al fine di fornire apposita prova per dimostrare la sussistenza del regime di favore? E il trasporto in che data va annotato, nella data di arrivo o di partenza?

risponde Paola Ficco