Rifiuti da estrazione: quando la cava non è discarica
La massima
Rifiuti – Direttiva 2006/21/Ce – Attività di riempimento di una cava esaurita con rifiuti diversi da quelli di estrazione – Soggezione alla disciplina delle discariche – Esclusione – Condizioni – Se l’operazione è qualificabile come recupero di rifiuti
L’operazione di riempimento di una cava mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione, nel caso in cui tale operazione costituisca un “recupero” di rifiuti, non è assoggettata alle prescrizioni della “direttiva discariche”. La direttiva 2006/21/Ce sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive prevede che la direttiva 1999/31/Ce sulle discariche di rifiuti “continui” ad applicarsi ai rifiuti non derivanti da estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera.
Spetta al Giudice di merito valutare “caso per caso”, attraverso appositi indicatori (ad es. l’eventuale pagamento di un corrispettivo a favore del produttore dei rifiuti), se il riempimento dei vuoti di miniera rappresenti un recupero – e quindi una “sostituzione di risorse naturali nell’economia” – ovvero uno smaltimento di rifiuti (nel qual caso scatta la direttiva 1999/31/Ce).
Il riempimento deve comunque risultare “appropriato” a livello ambientale e sanitario e questo è escluso, ai sensi della stessa direttiva discariche, nel caso di rifiuti non inerti o di rifiuti pericolosi (A.G.).
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