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Abiti usati se deposti nei cassonetti sono rifiuti

Legge 19 agosto 2016, n. 166
(Gu 30 agosto 2016 n. 202)

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

La legge 19 agosto 2016, n. 166 (cd. “legge contro gli sprechi” di alimenti, farmaci e abiti usati) introduce due importanti novità in materia di gestione degli articoli e degli accessori di abbigliamento usati: da una parte precisando la natura di tali materiali, che non sono rifiuti solo se ceduti a titolo gratuito e conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari. I beni che non sono destinati a donazione in questo modo (quindi, ad esempio, quelli raccolti nei cassonetti stradali) o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo, sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti.
D’altro canto, la legge semplifica le attività di recupero dei rifiuti costituiti da articoli e di accessori di abbigliamento usati, al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle stesse: attraverso la modifica del decreto 5 febbraio 1998, dispone che le operazioni di igienizzazione sono obbligatorie solo se necessarie per il rispetto delle specifiche microbiologiche imposte dallo stesso regolamento. La necessità o meno dell’igienizzazione rappresenta un’evidente sussistenza del regime di favore. Pertanto, colui il quale ha interesse a farlo valere dovrà precostituirsi la prova in ordine al fatto che l’igienizzazione non era necessaria ai fini del rispetto delle specifiche microbiologiche richieste dal Dm 5 febbraio 1998. (S. F.)