Rifiuti n. 243
ottobre 2016
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1145 Albo: per import-export Ue, la delibera 3/2016 riguarda solo le modalità di iscrizione alla categoria 6

Le imprese italiane di trasporto rifiuti, iscritte alle categorie 4 e 5 dell’Albo nazionale Gestori ambientali possono trasportare rifiuti pericolosi e non pericolosi dall’Italia verso i Paesi membri della Ue e dai Paesi membri della Ue verso l’Italia? Cambia qualcosa con la deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016?

a cura di Paola Ficco

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1146 Formulario: è richiesto in caso di rifiuti assimilati agli urbani portati nei centri di raccolta da utenze non domestiche

A molte aziende viene contestato l’illecito amministrativo di cui all’articolo 193, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006 per non aver utilizzato il formulario nel conferimento di rifiuti propri “assimilati agli urbani” ai sensi del regolamento comunale, presso il centro di raccolta del territorio interessato (le contestazioni sono avvenute all’interno del centro di raccolta a fine trasporto).
Le aziende si giustificano, appellandosi alla buona fede, in quanto il centro di raccolta comunale non pretende, anzi, non accetta la copia del formulario (adducendo che non si tratta di un centro di smaltimento o recupero ecc..), ma rilascia esclusivamente la scheda di registrazione dei rifiuti conferiti.
Le aziende inoltre sono incentivate al conferimento diretto dei propri rifiuti assimilati al suddetto centro di raccolta, in ragione di sgravi fiscali previsti dal regolamento comunale.
Anche in ragione dell’imminente applicazione del nuovo comma 5 dell’articolo 193, Dlgs 152/2006, è possibile ritenere legittimo il comportamento tenuto dalle aziende? Oppure è possibile ritenere l’errore scusabile in quanto indotto dalla non accettazione del formulario da parte del gestore del servizio pubblico (centro di raccolta)?

a cura di Paola Ficco

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1147 Miscelazione: il divieto vige solo nei casi previsti dall’articolo 187 del “Codice ambientale”

Attività di manutenzione di punti vendita distribuzione carburanti.
Il trasportatore incaricato propone di trasportare sullo stesso mezzo (autospurgo a singolo scomparto) rifiuti speciali pericolosi con medesimo codice Cer e caratteristiche di pericolo e generati dal medesimo processo produttivo (oppure rifiuti speciali non pericolosi con medesimo codice Cer e generati dal medesimo processo produttivo), provenienti da unità locali differenti, miscelandoli all’interno del mezzo di trasporto.
Tale modalità di microraccolta è, a suo dire, consentita dall’articolo 187 comma 1, Dlgs 152/2006 il quale pone il divieto solo alla miscelazione di rifiuti speciali pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre consente tutti gli altri casi.
È legittimamente consentita tale gestione, o viene meno la corretta tracciabilità del rifiuto imposta dal “Codice ambientale” (in termini ad es. di verifica del peso a destino, poiché sui siti produttivi non è disponibile un sistema di pesa)?

a cura di Paola Ficco

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1148 Procedure semplificate: l’attività può iniziare anche prima dell’iscrizione entro 90 giorni dalla comunicazione

Si vuole conoscere l’orizzonte di applicabilità della Legge 241/1990 alle procedure semplificate ex articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006. Nello specifico interessa sapere:
• possibilità di intervento nel procedimento da parte di soggetti privati ai sensi degli articoli 9 e 10, legge 241/1990;
• se il comma 6-ter dell’articolo 19 possa essere interpretato come “de facto” un’impossibilità di ricorso al Tar contro l’eventuale provvedimento di iscrizione al registro da parte della Provincia competente;
• decorsi i 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività, in assenza di comunicazioni ostative da parte della Provincia competente, può l’azienda cominciare la propria attività anche qualora la Provincia non abbia provveduto all’iscrizione al registro provinciale?

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1149 Cer: la controversa classificazione dei carboni attivi esausti

Quale Cer deve essere assegnato ai carboni attivi esausti utilizzati per il trattamento delle acque reflue (industriali, urbane, ecc.)? Se dalle analisi di laboratorio non si evince il superamento di nessuna caratteristica di pericolo sarebbe corretto classificarli con il Cer 190899 specificando di cosa trattasi nel referto di analisi visto che è un generico? Nel caso in cui, invece, dalle analisi risultasse che viene superata la concentrazione di alcune sostanze tale da renderlo speciale pericoloso, sarebbe corretto assegnarli il Cer 061302?

a cura di Claudio Rispoli

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