Conferenza di servizi, la riforma si applica se il procedimento è stato avviato dopo il 28 luglio 2016
Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Con il Dlgs 30 giugno 2016, n. 127 il Legislatore in base alla delega della legge 124/2015 di riforma della P.a. ha ridisegnato il meccanismo della conferenza dei servizi riscrivendo gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 che ne disciplinano il funzionamento.
Ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs le norme si applicano ai procedimenti avviati dopo il 28 luglio 2016, data di entrata in vigore del provvedimento.
La nuova conferenza dei servizi punta a una maggiore celerità e semplificazione procedurale stabilendo come procedura standard quella semplificata del “dialogo on line” e asincrono tra le P.a. coinvolte (l’Amministrazione procedente che indice la conferenza riceve tutti i pareri, assensi e nulla osta necessari dalle altre Amministrazioni entro tempi contingentati senza necessità di convocare riunioni) e riserva la conferenza simultanea e sincrona (riunione fisica di tutti i soggetti, anche in videoconferenza) solo ai progetti più complessi o quando dalla conferenza asincrona siano emersi dissensi non superabili se non con modifiche sostanziali al progetto presentato.
Grande rilievo assume il silenzio-assenso (anche in materia “ambientale”) come conseguenza di ritardi nel rilascio delle determinazioni delle Amministrazioni coinvolte, mancate partecipazioni alla conferenza o per effetto di dissensi non motivati. Infatti il dissenso viene “blindato” dovendo non solo essere motivato ma anche “costruttivo” (indicare cioè le soluzioni per il suo superamento). La regola del silenzio-assenso non vale solo se le norme Ue prevedono l’adozione di provvedimenti espressi (come nel caso della Via).
Stretta sui tempi per chiudere il procedimento che non devono superare i 150 giorni.
Altre novità di rilievo sono la presenza di un unico rappresentante in conferenza per lo Stato e uno per gli Enti territoriali e una procedura completamente nuova per superare il “dissenso qualificato” a tutela di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, beni culturali e salute dei cittadini) con un procedimento che coinvolge il Consiglio dei Ministri secondo tempi e procedure rigorose.
La nuova disciplina della conferenza dei servizi trova applicazione nei vari procedimenti ambientali come la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione integrata ambientale e l’autorizzazione unica ambientale (Aua), mentre non troverebbe applicazione nel procedimento autorizzatorio in materia di rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 in virtù del carattere speciale della disciplina. (Fr.Pe.)
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