Miscelazione: il divieto vige solo nei casi previsti dall’articolo 187 del “Codice ambientale”
Quesito numero 1147
Attività di manutenzione di punti vendita distribuzione carburanti.
Il trasportatore incaricato propone di trasportare sullo stesso mezzo (autospurgo a singolo scomparto) rifiuti speciali pericolosi con medesimo codice Cer e caratteristiche di pericolo e generati dal medesimo processo produttivo (oppure rifiuti speciali non pericolosi con medesimo codice Cer e generati dal medesimo processo produttivo), provenienti da unità locali differenti, miscelandoli all’interno del mezzo di trasporto.
Tale modalità di microraccolta è, a suo dire, consentita dall’articolo 187 comma 1, Dlgs 152/2006 il quale pone il divieto solo alla miscelazione di rifiuti speciali pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre consente tutti gli altri casi.
È legittimamente consentita tale gestione, o viene meno la corretta tracciabilità del rifiuto imposta dal “Codice ambientale” (in termini ad es. di verifica del peso a destino, poiché sui siti produttivi non è disponibile un sistema di pesa)?
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