Abbandono, rileva anche l’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti
La massima
Rifiuti – Terre e rocce da scavo – Abbandono di rifiuti – Responsabilità – Sussistenza
Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti, punito dall’articolo 256, Dlgs 152/2006, è ascrivibile ai titolari di imprese e ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono. La condotta penalmente sanzionata può consistere in un comportamento attivo dei titolari di imprese o dei responsabili di enti, di diretta partecipazione all’operazione vietata anche attraverso ordini impartiti ai collaboratori, oppure in un comportamento omissivo, consistente nella mancata adozione di misure doverose atte a evitare l’evento prevedibile o previsto o nella omissione della necessaria vigilanza sull’operato dei collaboratori dipendenti concorrente a cagionare l’evento. (S.F.)
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