Bonifica: no comunitario agli obblighi del proprietario incolpevole
La massima
Direttiva 2004/35/Ce – Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non impone l’obbligo, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, di eseguire misure di prevenzione e di riparazione – Compatibilità con i principi del ‘chi inquina paga’ – Sussiste
Le norme come il Dlgs 152/2006 che, nel caso di mancata individuazione del responsabile della contaminazione, non consentono alla P.a. di obbligare il proprietario “incolpevole” del sito a eseguire le misure di prevenzione e di riparazione (imponendogli solo il rimborso delle spese sostenute dall’autorità, nel limite del valore di mercato del sito), sono compatibili con la direttiva 2004/35/Ue. L’obbligo di accertare un nesso causale tra l’azione dell’operatore e il danno ambientale è sempre richiesto dal regime di responsabilità “oggettiva” e “soggettiva” previsto dalla direttiva. (A.G.)
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