Tariffa rifiuti, nessun obbligo per il Comune di motivare la delibera
La massima
Tariffa rifiuti – Determinazione – Delibera comunale – Obbligo di motivazione – Necessità – Esclusione
Non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’articolo 65, Dlgs 507/1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta – anche se determinabile ex post – di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.
Il Giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo solo in caso di vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) per cui non basta per la dichiarazione di illegittimità dell’atto la contestazione dei criteri seguiti dal Comune nell’adottare la delibera, tanto più che esiste un certo potere di discrezionalità politico-amministrativa nell’adottare atti amministrativi insindacabile in sede giudiziaria. (S.F.)
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